Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4972 del 28 marzo 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di accettazione di ereditą con beneficio d'inventario da parte di pił coeredi, l'art. 504 c.c. prescrive l'unicitą della liquidazione concorsuale, nel senso che, individuato il notaio incaricato dal coerede che abbia assunto l'iniziativa in relazione alla liquidazione stessa, gli altri coeredi coinvolti debbono parteciparvi e, in caso di reclamo ex art. 501 c.c., sono litisconsorti necessari nel conseguente giudizio, i cui effetti, data la suddetta unicitą, sono destinati a riflettersi sulle loro posizioni.

(massima n. 2)

In tema di accettazione di ereditą con beneficio d'inventario, poiché il reclamo contro lo stato di graduazione previsto dall'art. 501 c.c. dev'essere proposto, a norma dell'art. 778, terzo comma, c.p.c., con citazione, dando luogo cosģ a un ordinario giudizio contenzioso, ne deriva che l'appello deve proporsi nella medesima forma.

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