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Articolo 665 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Opposizione, provvedimenti del giudice

Dispositivo dell'art. 665 Codice di procedura civile

Se l'intimato comparisce e oppone (1) eccezioni (2) non fondate su prova scritta(3), il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto.

L'ordinanza è immediatamente esecutiva (4), ma può essere subordinata alla prestazione di una cauzione(5) per i danni e le spese.

(Omissis) (6).

Note

(1) L'opposizione di cui alla norma è tempestiva a differenza di quella tardiva prevista nell'art. 668, e consiste nella contestazione del provvedimento richiesto dal locatore intimante. Si sostanzia dunque in una richiesta di rigetto della convalida di sfratto o di licenza, contenuta nella comparsa di risposta con la quale l'intimato si costituisce in cancelleria oppure direttamente in udienza.
(2) Nell'atto difensivo che assume la forma della comparsa di risposta, il conduttore intimato può proporre ogni tipo di eccezione ed anche un'eventuale domanda riconvenzionale.
(3) Al fine di impedire che il giudice convalidi la licenza o lo sfratto, la difesa del conduttore intimato deve necessariamente essere fatta per iscritto in quanto la prova scritta è l'unica ad essere idonea a dare certezza sui fatti che descrive.
(4) Nel caso in cui l'opposizione si fonda su prova scritta, la convalida non può essere pronunciata ed il risultato sarà quello di dare avvio ad un giudizio ordinario di cognizione nelle forme del rito locatizio, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 426 del c.p.c..
Se però l'opposizione non si fonda su prova scritta e non ci sono ragioni ostative, previa richiesta del locatore intimante, il giudice pronuncia una ordinanza provvisoria di rilascio, immediatamente esecutiva, con riserva di esaminare le eccezioni del convenuto. Si tratta di un provvedimento che non è impugnabile né modificabile o revocabile, poiché può essere superata solamente da una sentenza a favore dell'intimato conclusiva del giudizio di merito. In dottrina si parla in questo caso di condanna con riserva, in ragione della sua attitudine ad essere confermata ovvero revocata.
(5) Il legislatore tutela da un lato la posizione del locatore prevedendo l'immediata esecutività dell'ordinanza di rilascio e, dall'altro, garantisce la posizione del conduttore subordinando la pronuncia dell'ordinanza provvisoria al pagamento di una cauzione, in ragione della possibilità che l'esito del processo ordinario di cognizione sia favorevole all'intimato.
(6) Tale comma è stato soppresso dal r.d. 20-4-1942, n. 604.

Ratio Legis

La norma disciplina l'opposizione che introduce il giudizio ordinario e che ha ad oggetto la finita locazione o la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore. Inoltre prevede anche l'ipotesi intermedia della pronuncia di un'ordinanza di rilascio provvisoria, sussistendone i presupposti.

Spiegazione dell'art. 665 Codice di procedura civile

L'opposizione non richiede particolari formalità né la precisazione dei motivi, in quanto può anche concretizzarsi nella mera volontà di opporsi alla convalida. Essa non è altro che l'esercizio del diritto dell'intimato di trasformare il giudizio da speciale a ordinario, trasformazione che si realizza con l'ordinanza del giudice che dispone il mutamento del rito ex art. 667 del c.p.c..

In caso di opposizione dell'intimato, pur non potendosi procedere a convalida, è possibile, su istanza dell'intimante e a condizione che ricorrano gli altri presupposti richiesti dalla legge, che venga emanata una ordinanza provvisoria di rilascio.
L'istanza può essere contenuta nella citazione, in via subordinata rispetto alla richiesta di convalida, oppure essere formulata direttamente all'udienza (se contenuta nella citazione occorre che l'intimante all'udienza richiami tutte le difese, altrimenti l'istanza dovrà considerarsi abbandonata).
Se si tratta di sfratto per morosità, si ritiene che l'istanza di emissione dell'ordinanza provvisoria non debba essere accompagnata dalla dichiarazione di persistenza della morosità, considerato che l’intimato è presente.

Dalla semplice lettura della norma potrebbe dedursi che il giudice debba concentrare la sua attenzione esclusivamente sulla verifica che le eccezioni del convenuto non siano fondate su prova scritta e che non vi si oppongano gravi motivi.
In contrario, è da ritenere preferibile la tesi secondo cui l'intimante deve dare prova dei fatti costitutivi della pretesa secondo la regola generale dell'onere della prova, in quanto la semplice opposizione, pur se immotivata, li ha resi controversi.

In ordine alle eccezioni del convenuto occorre precisare che non sono da intendere tali le difese attinenti alla contestazione dei presupposti generali e speciali (ad esempio, la carenza di giurisdizione, l'incompetenza, l'inapplicabilità del giudizio di convalida a ipotesi non tipiche) ovvero all'esistenza dei fatti costitutivi o ancora all'idoneità dei fatti allegati a fondare l'accoglimento della domanda, c.d. mere difese in diritto.

Molto discusso è il concetto di “gravi motivi in contrario” che possono porsi da impedimento alla pronuncia dell’ordinanza di rilascio.
E’ stato infatti osservato che il carattere estremamente ampio di tale espressione non faccia altro che attribuire un incontrollabile potere discrezionale al giudice, in una materia peraltro delicatissima perché coinvolgente la garanzia costituzionale del 1° e 2° comma dell'art. 24 c Cost..

Per quanto concerne la natura giuridica dell’ordinanza provvisoria di rilascio, si ritiene preferibile la tesi secondo cui si tratta di una condanna con riserva delle eccezioni; in particolare essa ha natura di provvedimento decisorio, ancorché reso in forma di ordinanza, che accerta il diritto del locatore in via anticipata rispetto alla sentenza che può sostituirlo in accoglimento delle eccezioni riservate.
In quanto provvedimento decisorio, è impugnabile con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., il regolamento di competenza e l’appello se pronunciata in ipotesi in cui il giudizio sia inammissibile.
L'ordinanza ex art. 665 se pronunciata in udienza è contenuta nel verbale d'udienza; se oggetto di riserva sarà redatta in calce al verbale o su foglio separato.
Contestualmente alla decisione sull'istanza di emissione dell'ordinanza di rilascio, il giudice deve provvedere anche alla trasformazione del rito.
L'ordinanza è immediatamente esecutiva per legge e il giudice non può concederla non esecutiva, come per l'ordinanza ex art. 186 ter del c.p.c., ma può condizionarne l'efficacia alla prestazione di una cauzione (che sarà svincolata solo all'esito del giudizio).
Alla spedizione con formula esecutiva provvede il cancelliere.
La sentenza che al termine del giudizio accerta l'esistenza del diritto del locatore si sostituisce all'ordinanza costituendo un nuovo titolo esecutivo.
Se la sentenza, in accoglimento delle eccezioni riservate, accerta l'infondatezza della domanda del locatore, si viene a determinare l'immediata caducazione dell'ordinanza di rilascio, con conseguente obbligo delle restituzioni a favore del conduttore ove all'ordinanza fosse già stata data esecuzione.


Massime relative all'art. 665 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 7430/2017

Nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665, c.p.c., determina la conclusione di un procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di uno, nuovo ed autonomo, a cognizione piena, sicché è consentito al locatore, con la memoria ex art. 426 c.p.c., domandare il pagamento dei canoni pregressi non dedotti nell'intimazione di sfratto per morosità.

Cass. civ. n. 7423/2017

Nel procedimento per convalida di sfratto, l’opposizione dell’intimato ex art. 665 c.p.c. determina la conclusione di un procedimento a carattere sommario e l’instaurazione di uno nuovo ed autonomo a cognizione piena, sicché è consentito al locatore, con la memoria ex art. 426 c.p.c., domandare il pagamento dei canoni maturati dopo l'intimazione di sfratto per morosità e la ripetizione dell'indennità di avviamento

Cass. civ. n. 18972/2016

In tema di sfratto per morosità, quando l'ordinanza provvisoria di rilascio abbia avuto esecuzione, ma la domanda di merito sia stata successivamente rigettata, è ammissibile la richiesta di restituzione dell'immobile avanzata dall'intimato, anche se per la prima volta in appello, non configurandosi in essa una domanda nuova, ma solo l'effetto del venir meno dell'efficacia degli atti e provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva, con ripristino della situazione pregressa, che può essere disposto anche d'ufficio dal giudice.

Cass. civ. n. 19525/2015

Nel procedimento per convalida di sfratto l'opposizione dell'intimato provoca una radicale trasformazione del rito, determinando la cessazione dell'originario rapporto processuale, fondato sulla domanda di convalida, e l'insorgere di un nuovo e diverso rapporto processuale, alla cui base è l'ordinaria domanda di accertamento e di condanna o di risoluzione e di condanna, che può ritenersi implicitamente proposta dal locatore qualora, dopo l'opposizione dell'intimato, prosegua la sua attività processuale finalizzata alla realizzazione della pretesa sostanziale.

Cass. civ. n. 26356/2014

Nel procedimento per convalida di sfratto, allorché la controversia prosegua oltre la fase sommaria a seguito dell'opposizione dell'intimato, la memoria integrativa ex art. 426 cod. proc. civ. costituisce l'atto in cui si cristallizzano le posizioni delle parti, sicché non può ritenersi integrata, prima del deposito dell'anzidetta memoria, una non contestazione di un fatto idonea ad esonerare la controparte dalla relativa prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda della sublocatrice per mancata prova della tempestività della disdetta della locazione, la cui tardività era stata eccepita dalla subconduttrice soltanto nella memoria ex art. 426 cod. proc. civ.).

Cass. civ. n. 12846/2014

L'ordinanza di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ. non è impugnabile né è idonea al giudicato poiché non ha carattere irrevocabile e non statuisce in via definitiva sui diritti e sulle eccezioni delle parti, la cui risoluzione è riservata invece alla successiva fase di merito, in cui intimante ed intimato cristallizzano il "thema decidendum". Ne consegue che l'omessa pronuncia su domande o eccezioni sollevate nella fase sommaria o in quella di merito può essere fatta valere solo con l'impugnazione della sentenza che definisce il giudizio incardinato ai sensi dell'art. 667 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 10539/2014

L'ordinanza di rilascio dell'immobile ex art. 665 cod. proc. civ., in quanto provvedimento provvisorio inidoneo al giudicato, è destinata a perdere efficacia qualora, all'esito del giudizio che prosegua ai sensi dell'art. 667 cod. proc. civ., oppure di un distinto processo promosso tra le medesime parti ed avente ad oggetto il medesimo rapporto di locazione, il giudice pronunci sentenza e fissi un diverso termine di rilascio.

Cass. civ. n. 3696/2012

Nel procedimento per convalida di sfratto o finita locazione l'intimato, che non ha l'onere di costituirsi in cancelleria potendosi presentare all'udienza fissata per la convalida anche personalmente, con la memoria integrativa depositata all'esito del mutamento del rito e passaggio alla fase di pieno merito, potrà proporre domanda riconvenzionale unitamente all'istanza di fissazione di nuova udienza di discussione ai sensi dell'art. 418 c.p.c., poiché l'art. 660, terzo comma, c.p.c., esclude espressamente, per l'intimazione per la convalida, "l'invito o l'avvertimento al convenuto previsti nell'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c.".

Cass. civ. n. 25393/2009

In tema di locazione, qualora il conduttore, convenuto in giudizio per la convalida di sfratto per morosità, contesti il fondamento dell'intimazione e proponga a sua volta domanda riconvenzionale, pur chiedendo e ottenendo termine di grazia e adempiendo tempestivamente al pagamento di quanto chiesto da parte del locatore, l'opposizione così proposta determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo a cognizione ordinaria, nel quale il giudice dovrà esaminare e considerare tutte le contrapposte domande, eccezioni e contestazioni, rispettando il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Ne consegue che deve considerarsi abnorme e avente natura di sentenza il provvedimento - adottato nella forma di ordinanza - di estinzione, che deve, perciò, essere ritenuto invalido e inefficace ai fini della prosecuzione del giudizio.

Cass. civ. n. 13194/2008

Nel corso della fase sommaria del procedimento per convalida di sfratto il giudice non può ordinare la sospensione del giudizio per pregiudizialità, ex art. 295 c.p.c., giacché tale fase è preordinata alla eventuale pronuncia dell'ordinanza provvisoria di rilascio (art. 665 c.p.c. ), che è insuscettibile di passare in giudicato e rispetto alla quale pertanto non si pone alcun problema di potenziale contrasto di giudicati, a prevenire il quale è finalizzato l'istituto della sospensione. Il giudice della convalida, tuttavia, è comunque tenuto a valutare il presumibile esito del giudizio pregiudicante, e tenerne conto nella decisione sulla concessione o diniego dell'ordinanza di rilascio, alla quale consegue la fase di merito a cognizione piena ai sensi dell'art. 667 del codice di rito in cui, invece, sussistendone i presupposti, può trovare luogo eventualmente l'emissione del provvedimento di sospensione previsto dal richiamato art. 295.

Cass. civ. n. 22825/2006

Avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, emessa ai sensi dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poiché avverso detto provvedimento è proponibile solo l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., sia nell'ipotesi in cui l'ordinanza sia stata emessa fuori delle ipotesi previste, sia in un situazione di assoluta carenza di potere giurisdizionale, dovendosi proporre nell'un caso l'appello e nell'altro la quaerela nullitatis.

Cass. civ. n. 16116/2006

Nel procedimento per convalida di sfratto, l'intimato, il quale può costituirsi personalmente nella fase sommaria al fine di opporsi alla convalida, può anche nominare un procuratore speciale, con lo specifico compito di manifestare la volontà del primo di opporsi, o non, alla convalida, oppure incaricare semplicemente un terzo (nuncius) di presentarsi all'udienza; questi, essendo privo di poteri rappresentativi, non è tuttavia legittimato ad opporsi alla convalida, pur essendo opportuno, in caso di opposizione, il rinvio della causa, per consentire all'intimato di comparire personalmente o di conferire procura. (Nella specie, in cui il difensore dell'intimato, non munito di procura speciale, s'era costituito nella fase sommaria opponendosi alla convalida ed eccependo l'improponibilità della domanda per l'esistenza di clausola compromissoria, i giudici del merito avevano ritenuto la ritualità della costituzione e l'ammissibilità dell'eccezione, siccome riproposta dal difensore dell'intimato nella fase di cognizione ordinaria, non essendo in questa configurabile alcuna preclusione in proposito. La S.C., pur correggendo parzialmente la motivazione della corte di merito, ha confermato siffatte statuizioni ed ha rigettato il ricorso del locatore, il quale aveva dedotto l'illegittimità del diniego di convalida e del disposto mutamento del rito sommario, nonché la decadenza dell'intimato dalla facoltà di proporre l'eccezione di compromissione della causa per arbitri, per essersi tardivamente costituito solo nella fase ordinaria).

Cass. civ. n. 15525/2006

L'ordinanza ex art. 665 e 667 c.p.c., che dispone la prosecuzione del giudizio di merito, determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un autonomo procedimento di cognizione, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, e in cui non è più consentito alle stesse di discutere sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di convalida, essendo tale nuovo procedimento destinato a concludersi con la pronuncia di una normale sentenza, dovendo il locatore dimostrare che sussiste il fatto costitutivo della sua pretesa, non desumibile dalla sola circostanza che in sede di convalida il conduttore non abbia proposto una valida sua opposizione.

Cass. civ. n. 11380/2006

In tema di procedimento di sfratto per morosità, avverso la ordinanza convalida è consentito l'appello soltanto per denunciare che il provvedimento è stato emesso in difetto dei presupposti di legge, restando il provvedimento soggetto, diversamente, soltanto al rimedio dell'opposizione tardiva di cui all'articolo 668 c.p.c. Ne consegue che è inammissibile l'appello proposto contro un'ordinanza di convalida pronunciata a seguito di mancata sanatoria nel termine della morosità, poiché l'ordinanza è pronunciata correttamente. (Nella fattispecie l'intimato non aveva provveduto a sanare la morosità nel termine assegnatogli ed il giudice aveva convalidato lo sfratto con ordinanza, cui quello aveva proposto appello svolgendo contestazioni di merito; la S.C. ha respinto il suo ricorso ma dichiarando, sulla base del citato principio, l'inammissibilità dell'appello, rigettato dalla corte di merito).

Cass. civ. n. 1223/2006

L'ordinanza ex art. 665 c.p.c. è dichiarata espressamente inoppugnabile e, una volta sopravvenuta, all'esito della fase di merito, la sentenza dichiarativa della risoluzione del contratto pronunciata a seguito dell'intimazione dello sfratto per finita locazione con contestuale citazione per la convalida, essa è destinata ad essere assorbita da detta sentenza, con conseguente preclusione in appello di ogni questione attinente alla sua validità.

Cass. civ. n. 20905/2004

In tema di procedimento di convalida di sfratto per morosità, il locatore che, nonostante l'opposizione del conduttore, persista nella richiesta di convalida, esprime la volontà di ottenere l'unica forma possibile di tutela possibile attraverso il provvedimento provvisorio di rilascio; e poiché tale provvedimento è privo del carattere della decisorietà e della definitività, nei suoi confronti non è esperibile alcun mezzo di impugnazione, neanche ai sensi dell'art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 8221/2004

In caso di perdita di efficacia dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., il conduttore che intende ottenere, oltre all'accertamento negativo del diritto del locatore, la condanna del medesimo alla riduzione in pristino, al fine della ripresa sino alla naturale scadenza del contratto del godimento dell'immobile anticipatamente interrotto, è tenuto a proporne specifica domanda al giudice avanti al quale il giudizio prosegue, giacché solamente la sentenza che questo definisce contenente (anche) siffatta condanna, e non già la mera dichiarazione della cessazione degli effetti della detta ordinanza di rilascio, costituisce idoneo titolo esecutivo per il rilascio.

In tema di locazioni, l'ordinanza di rilascio emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c. può produrre effetti anticipatori del corrispondente accertamento positivo compiuto in sede di giudizio a cognizione piena, ma non anche effetti a questo contrari, giacché la circostanza che ne legittima l'adozione (da ravvisarsi nel risultare nel procedimento sommario già fornita la prova da parte del locatore, a fronte di quella viceversa costituenda in giudizio in ordine alle eccezioni sollevate dal conduttore) rimane superata all'esito dell'emissione della sentenza a chiusura del giudizio da cui, nel medesimo grado e all'esito del compiuto vaglio anche di dette eccezioni, emerga l'insussistenza del diritto vantato dal locatore, secondo uno sviluppo non già equiparabile a quello del procedimento per gradi bensì sostanziantesi in una successione di accertamenti con l'esito del venir meno del titolo in precedenza attribuito alla parte per l'anticipata realizzazione della sua pretesa.

Cass. civ. n. 2468/2002

Nel procedimento speciale per convalida di cui agli artt. 657 e seguenti c.p.c., prima che si determini — a seguito dell'opposizione dell'intimato — la trasformazione di esso in ordinario giudizio di cognizione, in presenza dell'espressa istanza del locatore di concessione dell'ordinanza di rilascio con riserva di eccezioni (la quale costituisce provvedimento di natura provvisoria, insuscettibile di giudicato, non altrimenti revocabile se non con la sentenza che conclude il merito della controversia), il potere del tribunale adito resta limitato all'alternativa tra l'emissione del richiesto provvedimento interinale, ex art. 665 c.p.c., e la pronuncia di diniego dello stesso nell'accertata sussistenza di gravi motivi in contrario. Ne consegue che il procedimento di convalida non può essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., attesa la natura sommaria della cognizione del giudice nella fase speciale del procedimento stesso — con possibilità di valutare, anche in termini di probabile fondatezza, le eccezioni dell'intimato collegate all'accertamento oggetto di altra controversia pregiudiziale del citato art. 295 contraria alla sua ratio, che è quella di evitare un conflitto di giudicati e che richiede, quindi, che alla sospensione provveda il giudice cui spetta di emettere, nel giudizio da sospendere, una pronuncia suscettibile di diventare definitiva.

Cass. civ. n. 15363/2000

L'ordinanza di convalida dello sfratto, che il giudice adito emette nonostante la comparizione e l'opposizione dell'intimato, rinviando la causa per il prosieguo con riserva delle eccezioni del convenuto, fissando la data per il rilascio dell'immobile, non è suscettibile di impugnazione con appello in quanto configura un provvedimento privo di decisorietà e definitività restando le sorti della controversia affidate alla conclusione dell'ordinario processo di cognizione instauratosi per effetto di detta opposizione. L'illegittimità del provvedimento perché emesso in assenza di specifica istanza da parte del locatore, non può essere prospettata con l'appello, bensì nel giudizio di primo grado a cognizione piena, unitamente alle altre eccezioni, sollevate con l'opposizione allo sfratto.

Cass. civ. n. 1917/1997

È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. dell'art. 665 c.p.c. che dispone l'inoppugnabilità dell'ordinanza provvisoria di rilascio perché le eccezioni del convenuto sulla fondatezza del diritto dell'attore possono essere fatte valere nel successivo giudizio di merito, o, nel caso di estinzione di questo, in un autonomo giudizio di cognizione.

Cass. civ. n. 8595/1996

In sede di procedimento speciale per convalida ai sensi degli articoli 657 e segg. del c.p.c., il pretore non può, a seguito dell'opposizione dell'intimato, sospendere il processo a norma dell'art. 295 dello stesso codice in attesa dell'esito di un giudizio penale sulla falsità del contratto di locazione posto a base dell'intimazione, potendo, per contro, previa valutazione dei gravi motivi di cui al successivo art. 665 non concedere l'ordinanza provvisoria di rilascio. In tale ipotesi infatti il provvedimento di sospensione (impugnabile — se emesso in un giudizio successivo all'1 gennaio 1993 — con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 e soggetto quindi al controllo di legalità della Corte di cassazione, pur nel silenzio della legge circa i motivi deducibili con il suddetto mezzo avverso provvedimenti non implicanti di norma questioni di competenza in senso tecnico) non è conforme ai presupposti richiesti dal menzionato art. 295, atteso che nel procedimento per convalida, una volta determinatasi per l'opposizione dell'intimato, la sua trasformazione in ordinario giudizio di cognizione, il potere del giudice resta limitato alla eventuale emissione dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 stesso codice, di natura provvisoria ed insuscettibile di dar luogo a giudicato, sicché la sospensione, incidendo su un procedimento non idoneo a sfociare nella definitiva decisione della controversia, darebbe luogo ad una applicazione del cit. art. 295 c.p.c. contraria alla ratio della norma, la quale, mirando essenzialmente ad evitare un conflitto di giudicati, implica che alla sospensione provveda il giudice cui spetta di emettere sul giudizio da sospendersi una pronunzia suscettibile di diventare definitiva.

Cass. civ. n. 6522/1996

L'ordinanza di rilascio emessa dal Pretore ai sensi dell'art. 665 c.p.c., rientrando nella categoria dei provvedimenti di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto, ha natura di provvedimento sostanziale provvisorio, i cui effetti — afferenti alla cessazione o alla risoluzione della locazione e, conseguentemente, all'attribuzione del diritto al rilascio dell'immobile attuabile in via esecutiva — permangono fin quando, ove non vengano definitivamente confermati, siano messi nel nulla dalla sentenza di merito che conclude l'ordinario giudizio di cognizione, salvo restando al conduttore, in caso di estinzione di questo, di far valere nel termine di prescrizione le sue eccezioni in autonomo processo. Parimenti, ha natura di ordinanza il provvedimento del Pretore che, al contrario, rigetti l'istanza del locatore, ritenendo fondate le eccezioni dell'intimato, dal momento che la sommaria delibazione di queste non definisce la controversia e non preclude una diversa decisione della fase ulteriore davanti al giudice competente ovvero, in caso di estinzione del giudizio, in separata sede.

Cass. civ. n. 5088/1996

Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. contro i provvedimenti adottati con forma diversa dalla sentenza è consentito a condizione che essi abbiano la natura sostanziale di una sentenza, nel senso che, oltre ad incidere su diritti soggettivi di natura sostanziale delle parti, abbiano attitudine al passaggio in giudicato formale e sostanziale. Conseguentemente non può essere impugnata con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. l'ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni di cui all'art. 665 c.p.c., che non definisce la causa, perché nel giudizio sul rilascio possono essere rimessi in discussione tutti i fatti che si assume siano stati trascurati dal giudice dell'ordinanza. Né a diversa conclusione può pervenirsi nel caso in cui si contesti la mancata ammissione della parte al godimento del beneficio della purgazione della mora, a norma dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978, poiché la relativa richiesta è espressione di una facoltà strumentale del conduttore o dell'intimato e non di un diritto soggettivo, e contro il diniego vanno utilizzati i rimedi ordinari, compresi, se lo consente la fattispecie, quelli delle opposizioni esecutive.

Cass. civ. n. 923/1996

Nel procedimento di convalida di sfratto in cui vi sia opposizione dell'intimato, il provvedimento con cui il pretore rigetta l'istanza del locatore di rilascio immediato disponendo per la prosecuzione della causa (ai sensi dell'art. 667 c.p.c., testo precedente alla modifica introdotta dall'art. 73 della L. 26 novembre 1990, n. 353), ha natura di ordinanza e non è pertanto impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 1529/1994

Nel procedimento per convalida di sfratto per morosità, il provvedimento che assegna o nega il termine di grazia, ai sensi dell'art. 55 della L. 27 luglio 1978, n. 392, non ha carattere decisorio e non è, quindi, autonomamente impugnabile, né è impugnabile, essendo il gravame espressamente escluso dal primo comma dell'art. 665 c.p.c., l'ordinanza di rilascio che, disattesa l'istanza di concessione del termine di grazia, il giudice contestualmente pronunci.

Cass. civ. n. 4319/1991

L'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. conserva efficacia di titolo esecutivo anche nel caso di estinzione del successivo processo di cognizione, restando onere del convenuto iniziare un nuovo giudizio per dimostrare l'infondatezza della pretesa del locatore e far perdere in tal modo il valore di titolo esecutivo al detto provvedimento.

Cass. civ. n. 3154/1991

Nel procedimento di convalida di sfratto, la mancata comunicazione dell'ordinanza emessa fuori udienza, con cui il pretore abbia ordinato il rilascio rimettendo le parti davanti al tribunale competente, non comporta nullità del successivo giudizio di merito e della sentenza in questo emessa, qualora la riassunzione del processo sia avvenuta con atto notificato a tutti gli interessati.

Cass. civ. n. 10084/1990

Nei procedimenti per convalida di sfratto, il pretore, qualora ritenga la causa di competenza della sezione specializzata agraria, deve astenersi anche dall'emissione dei provvedimenti di cui agli artt. 665 e 666 c.p.c., restando escluso che il potere di emettere l'ordinanza di rilascio possa fondarsi sull'art. 8 c.p.c. come modificato dalla legge n. 399 del 1984, atteso che tale norma non ha ampliato l'ambito del giudizio pretorile in materia agraria.

Cass. civ. n. 8613/1990

L'ordinanza di rilascio del bene locato, resa in via provvisoria a norma dell'art. 665 c.p.c., non ha valore di giudicato sostanziale sullo scioglimento del rapporto di locazione, e, pertanto, ove si tratti dell'abitazione coniugale, non osta al successivo subingresso, nella qualità di conduttore, del coniuge cui l'alloggio sia stato assegnato dal giudice della separazione (art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392), con il conseguenziale subingresso del coniuge medesimo anche nella posizione di soggetto passivo dell'azione esecutiva, intrapresa dal locatore in forza di detta ordinanza, nonché di legittimato all'opposizione contro tale esecuzione (nella specie, per dedurre la caducazione del titolo, a seguito dell'estinzione del giudizio sulla cessazione della locazione).

Cass. civ. n. 155/1987

Qualora con il procedimento sommario per convalida di licenza o di sfratto venga dedotta in giudizio una controversia relativa all'affitto di fondi rustici, la competenza funzionale attribuita alle sezioni specializzate agrarie esclude «in toto» quella del giudice ordinario, il quale difetta quindi anche del potere di emettere un provvedimento provvisorio ex art. 665 c.p.c., ma deve limitarsi a dichiarare con sentenza la propria incompetenza e rimettere la causa davanti al giudice specializzato.

Cass. civ. n. 7138/1983

Nel procedimento per convalida di sfratto in cui vi sia opposizione dell'intimato, il provvedimento del pretore che, senza decidere sulla competenza in ordine all'ulteriore fase di cognizione, e previa delibazione sommaria delle eccezioni dell'intimato, si limiti a rigettare l'istanza del locatore per conseguire l'ordinanza di rilascio, disponendo altresì per il prosieguo della causa, ha natura di ordinanza, non impugnabile con l'appello, e non idonea ad interferire sulla successiva decisione della causa.

Cass. civ. n. 2978/1983

Nel procedimento di convalida di licenza o di sfratto di cui agli artt. 657 e ss. c.p.c., l'ordinanza di rilascio del bene locato con riserva delle eccezioni del convenuto, resa a norma dell'art. 665 c.p.c., pur costituendo titolo esecutivo, ha natura e funzione meramente provvisorie e prescinde dal definitivo accertamento della sussistenza del diritto fatto valere dal locatore, che è riservato alla successiva fase del procedimento stesso, a cognizione ordinaria, in esito alla quale il titolo stesso verrà confermato, sostituito o caducato. Pertanto, ogni fatto estintivo o modificativo dell'originaria spettanza ed attuale persistenza del suddetto diritto, ancorché venga dedotto in relazione ad uno ius superveniens astrattamente idoneo a determinare la prosecuzione del rapporto locativo e l'esclusione del rilascio (nella specie, art. 65 della L. 27 luglio 1978, n. 392), può essere fatta valere soltanto nella fase a cognizione ordinaria di quel procedimento, e non anche a mezzo di opposizione, a norma dell'art. 615 c.p.c., avverso l'esecuzione intrapresa in forza dell'indicata ordinanza.

Cass. civ. n. 1777/1983

L'ordinanza di rilascio dell'immobile locato, con riserva delle eccezioni del convenuto, emessa ex art. 665 c.p.c. nelle condizioni di legge, non ha efficacia sostanziale di giudicato, non risolvendo in modo definitivo un contrasto intorno ai diritti soggettivi in giudizio, bensì di mera pronuncia provvisoria, con conseguenziale natura di ordinanza, ancorché, al fine di motivare il provvedimento di rilascio, venga reputata l'esistenza della mora del conduttore, rientrando ciò nella delibazione sommaria della situazione che il giudice (pretore o conciliatore) deve necessariamente effettuare per valutare l'esistenza o meno dei gravi motivi contrari all'emissione del provvedimento provvisorio.

Cass. civ. n. 4241/1981

Nel procedimento sommario di sfratto, la domanda riconvenzionale deve essere spiegata nell'atto di opposizione alla convalida, che costituisce il primo atto difensivo che introduce il giudizio di cognizione e pone fine a quello sommario di sfratto.

Cass. civ. n. 6483/1980

Mentre nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 663 c.p.c. titolo esecutivo, generante l'azione esecutiva di rilascio, è l'intimazione di licenza o di sfratto convalidata, nell'ipotesi considerata dall'art. 665 c.p.c. titolo esecutivo è l'ordinanza non impugnabile di rilascio, con la conseguenza che il giudice non deve, in tal caso, pronunciare alcun ordine di apposizione della formula esecutiva, la quale deve invece essere apposta dal cancelliere, a norma dell'art. 475 c.p.c. in calce alla copia autentica di quell'ordinanza.

Cass. civ. n. 4464/1976

L'ordinanza di rilascio ha efficacia esecutiva provvisoria fino alla conclusione del giudizio di merito, ma, in caso di estinzione del processo, essa non può essere equiparata a una sentenza di merito, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., né costituire giudicato, si che il conduttore può autonomamente iniziare un nuovo giudizio per dimostrare l'infondatezza della pretesa del locatore.

Cass. civ. n. 4124/1974

L'ordinanza con la quale, ritenuta la sussistenza di gravi motivi in contrario, il pretore non accoglie l'istanza del locatore diretta ad ottenere il provvedimento di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto, non è impugnabile con l'istanza di regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 1879/1972

Una volta instaurato il procedimento sommario per convalida di licenza o di sfratto dinanzi al pretore (o al conciliatore) competente a norma dell'art. 661 c.p.c. ed una volta che, comparso ed oppostosi l'intimato, il giudice adito abbia negato il provvedimento provvisorio di rilascio ex art. 665 c.p.c. ed abbia dato le disposizioni per l'inizio del necessario, successivo e collegato procedimento ordinario di cognizione, la speciale azione per convalida di licenza o di sfratto si è esaurita, e sono precluse, per questo solo motivo, una successiva domanda di convalida ed una successiva istanza di provvedimento provvisorio di rilascio.

Cass. civ. n. 3228/1968

Nel procedimento per convalida di sfratto, l'ordinanza di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto, che sia stata pronunciata dal giudice fuori udienza, va comunicata a cura del cancelliere, a sensi degli artt. 136 e 176 c.p.c., alle parti, ai fini della regolare prosecuzione del giudizio di merito. Ove sia mancata tale comunicazione — intesa, nel sistema della legge, a provocare, previa la cognizione legale del provvedimento stesso, la costituzione dell'intimato nell'udienza fissata per l'inizio del processo di cognizione del merito dinanzi allo stesso giudice — il procedimento di cognizione che si sia, nonostante tale difetto, svolto è nullo ed è parimenti nulla la sentenza in esso pronunciata. Trattasi di nullità sostanzialmente identica a quella derivante dalla mancanza della citazione introduttiva delle parti dinanzi al primo giudice a norma dell'art. 354 c.p.c.

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Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
martedì 17/11/2020 - Lazio
“Salve, avendo affittato un immobile con enormi problemi di impiantistica non in regola, soprattutto dell'impianto elettrico che non essendo a norma mi ha fatto rischiare una folgorazione, situazioni per le quali il locatore non ha voluto collaborare alla risoluzione delle stesse, sono stato costretto a sostenere spese a mio carico non dovute e, avvalendomi della sentenza della Corte di Cassazione n 8637/2016, ho bloccato i canoni. In settembre 2020 u.s. ho ricevuto intimazione di sfratto. Mi sono opposto alla convalida ed in data 26/10/2020 il giudice ha emesso ordinanza di rilascio pro locatore e disposto il mutamento del rito, con udienza fissata in febbraio 2021. Chiedo: vista l'ordinanza, se non volessi continuare con la causa rito locatizio cosa succede per i risarcimenti che dovrei avere? E per il decreto ingiuntivo richiesto dal locatore? Potreste cortesemente indicarmi in breve i pro e contro nel continuare o meno? Grazie. Saluti”
Consulenza legale i 24/11/2020
Dalla lettura dell’atto di opposizione risulta che lo sfratto sia stato richiesto da parte locatrice per mancato pagamento dei canoni da dicembre 2019 a giugno 2020.
Giurisprudenza costante di cassazione non ritiene legittima la sospensione del pagamento dei canoni anche a fronte di vizi dell’immobile / impianti a meno che ciò non comporti una impossibilità totale del godimento del bene locato.
La sentenza n.8637/2016 da Lei citata nel quesito indica che debba “ritenersi assolutamente legittima la scelta operata dal conduttore di sospendere il pagamento del canone quando ricorra un’ipotesi di impossibilità totale del godimento del bene oggetto del contratto stesso.”.
In effetti, la presente vicenda appare un caso molto simile a quello oggetto della predetta pronuncia essendo lamentato un vizio elettrico tale da comportare un rischio di folgorazione, oltre alla situazione della caldaia.
Oltretutto, la situazione non è stata fatta presente per la prima volta solo con l’atto di opposizione ma risultano precedenti contestazioni inviate al locatore.
A ciò si aggiunga che una tale interpretazione è stata sostanzialmente seguita anche da una recentissima ordinanza della Suprema Corte (la n.12103/2020) la quale ha ribadito che:"l'art. 1460c.c., prevede una forma di autotutela che attiene alla fase esecutiva e non genetica del rapporto e consente al conduttore, in presenza di un inadempimento del locatore, di sospendere liberamente la sua prestazione, nel rispetto del canone della buona fede oggettiva, senza la necessità di adire il giudice ai sensi dell'art. 1578 c.c." (Cass. 25/06/2019, n. 16917), con la precisazione che "in tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del locatore derivi una riduzione del godimento del bene locato, purchè la sospensione, totale o parziale, del pagamento del canone risulti giustificata dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede".

Chiaramente, laddove il giudice adito dovesse seguire tale tesi l’opposizione avrebbe buone probabilità di trovare accoglimento.
Infatti, l’emissione dell’ordinanza provvisoria di rilascio non significa che allora sicuramente l’opposizione verrà rigettata.
Semplicemente quando questa non è fondata su prova scritta (art. 665 c.p.c.) il giudice emette un’ordinanza provvisoria di rilascio.

Ciò premesso, in risposta alle domande contenute nel quesito si osserva quanto segue.

Laddove Lei intenda abbandonare il giudizio, chiaramente sarà abbandonata anche la richiesta di risarcimento danni.
A quel punto dovrà, una volta definito il presente giudizio, azionare autonomamente una nuova azione di risarcimento danni.

Riguardo il decreto ingiuntivo richiesto dal locatore, esso verrà emesso a conclusione del giudizio di opposizione laddove il giudice non ritenga giustificato il mancato pagamento del canone.
Chiaramente se decide di non proseguire è molto probabile che il giudice emetta il provvedimento monitorio.

Visto l’atto di opposizione ben argomentato e visto che le contestazioni erano già state inviate in precedenza (il che esclude una opposizione pretestuosa e meramente dilatoria), noi suggeriamo di proseguire nel giudizio nonostante l’ordinanza provvisoria di rilascio se non altro per tentare di vedere riconosciuti i danni richiesti ed evitare l’emissione del decreto ingiuntivo. Laddove poi il giudice non ritenga giustificata la sospensione del canone ma semmai la sua riduzione, vedrebbe comunque ridotto l'importo dovuto al locatore.

Emanuele chiede
giovedì 31/01/2013 - Veneto
“Sulla base della sentenza che si limita soltanto a revocare l'ordinanza provvisoria di rilascio è possibile intentare una nuova controversia nei confronti del locatore riluttante al bonario componimento per ottenere la riduzione in pristino e/o il risarcimento di tutti i danni subiti per aver il locatore data esecuzione all'ordinanza provvisoria in pendenza del giudizio di merito? Secondo quale norma? A chi rivolgersi?”
Consulenza legale i 07/02/2013
Il giudizio di opposizione, conclusosi nel caso di specie con sentenza che si limita a revocare l'ordinanza provvisoria di rilascio, è un giudizio ordinario, nelle forme del rito locatizio di cui all'art. 447 bis del c.p.c., pertanto il provvedimento che lo conclude è appellabile entro i termini di legge.
Laddove la sentenza non sia stata impugnata ed abbia pertanto acquisito forza di giudicato relativamente all'accertamento delle ragioni del conduttore, tale valore di cosa giudicata potrà essere invocato in un nuovo giudizio volto alla richiesta della riduzione in pristino e del risarcimento del danno, secondo le forme del rito del lavoro (artt. 414 ss. c.p.c.) ai sensi dell'art. 447 bis del c.p.c. che disciplina le controversie in materia di locazione. La competenza è del tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si trovi l'immobile.

EMANUELE chiede
giovedì 29/11/2012 - Veneto
“Qualora venga accolta l'opposizione dell'intimato ex art. 665 c.p.c. e revocata la ordinanza provvisoria di rilascio da parte del Giudice di merito è possibile chiedere la restituzione dell'immobile al locatore che ha messo in esecuzione l'ordinanza provvisoria di rilascio? In base a quale norma? Diversamente l'intimato cosa può chiedere?”
Consulenza legale i 29/11/2012

L'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 del c.p.c. non è impugnabile, né revocabile o modificabile dal giudice, neppure nel giudizio di merito a seguito di gravi motivi sopravvenuti (in base al disposto dell’art. 177 del c.p.c., co. III n. 2, trattandosi di ordinanza espressamente inoppugnabile); a differenza di quella di convalida ex art. 663 del c.p.c., è inidonea a passare in giudicato, in quanto contiene la riserva delle eccezioni dell’intimato (Cass. n. 12474/99, n. 8613/90). Gli effetti dell'ordinanza, pertanto, restano in vita fino alla pronuncia della sentenza di merito che conclude il giudizio di cognizione instaurato dopo il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 del c.p.c..

Qualora l'opposizione venga accolta, la sentenza assorbirà l'ordinanza provvisoria di rilascio, che diverrà quindi del tutto inefficace. In tale ipotesi, il conduttore che intende ottenere la condanna del locatore alla riduzione in pristino, al fine della ripresa del godimento dell’immobile anticipatamente interrotto sino alla naturale scadenza del contratto, è tenuto a proporre specifica domanda al giudice davanti al quale il giudizio prosegue (Cass. n. 8221/04). Infatti, solo la sentenza che definisce tale giudizio, contenente condanna alla restituzione dell'immobile, costituisce idoneo titolo esecutivo per il rilascio: non è sufficiente la mera dichiarazione della cessazione degli effetti della detta ordinanza di rilascio.

Si precisa che il ripristino del contratto di locazione va disposto avendo riguardo alla potenziale complessiva durata del rapporto originario. Non potrà, pertanto, essere ordinato se, al momento in cui il provvedimento di ripristino deve essere emesso, sia già decorso l'intero periodo di potenziale durata del rapporto. Resta salva per l'intimato la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni causati al conduttore dal mancato godimento dell'immobile (Cass. n. 11197/03).