Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1777 del 9 marzo 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ordinanza di rilascio dell'immobile locato, con riserva delle eccezioni del convenuto, emessa ex art. 665 c.p.c. nelle condizioni di legge, non ha efficacia sostanziale di giudicato, non risolvendo in modo definitivo un contrasto intorno ai diritti soggettivi in giudizio, bensì di mera pronuncia provvisoria, con conseguenziale natura di ordinanza, ancorché, al fine di motivare il provvedimento di rilascio, venga reputata l'esistenza della mora del conduttore, rientrando ciò nella delibazione sommaria della situazione che il giudice (pretore o conciliatore) deve necessariamente effettuare per valutare l'esistenza o meno dei gravi motivi contrari all'emissione del provvedimento provvisorio.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.