Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6522 del 19 luglio 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

L'ordinanza di rilascio emessa dal Pretore ai sensi dell'art. 665 c.p.c., rientrando nella categoria dei provvedimenti di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto, ha natura di provvedimento sostanziale provvisorio, i cui effetti — afferenti alla cessazione o alla risoluzione della locazione e, conseguentemente, all'attribuzione del diritto al rilascio dell'immobile attuabile in via esecutiva — permangono fin quando, ove non vengano definitivamente confermati, siano messi nel nulla dalla sentenza di merito che conclude l'ordinario giudizio di cognizione, salvo restando al conduttore, in caso di estinzione di questo, di far valere nel termine di prescrizione le sue eccezioni in autonomo processo. Parimenti, ha natura di ordinanza il provvedimento del Pretore che, al contrario, rigetti l'istanza del locatore, ritenendo fondate le eccezioni dell'intimato, dal momento che la sommaria delibazione di queste non definisce la controversia e non preclude una diversa decisione della fase ulteriore davanti al giudice competente ovvero, in caso di estinzione del giudizio, in separata sede.

(massima n. 2)

La disciplina della L. 27 luglio 1978, n. 392 è applicabile anche alla locazione di immobili adibiti ad uso di deposito, purché collegati in senso spaziale o temporale con una delle attività indicate negli artt. 27 e 42 della legge predetta.

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