Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6483 del 13 dicembre 1980

(1 massima)

(massima n. 1)

Mentre nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 663 c.p.c. titolo esecutivo, generante l'azione esecutiva di rilascio, č l'intimazione di licenza o di sfratto convalidata, nell'ipotesi considerata dall'art. 665 c.p.c. titolo esecutivo č l'ordinanza non impugnabile di rilascio, con la conseguenza che il giudice non deve, in tal caso, pronunciare alcun ordine di apposizione della formula esecutiva, la quale deve invece essere apposta dal cancelliere, a norma dell'art. 475 c.p.c. in calce alla copia autentica di quell'ordinanza.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.