Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1529 del 17 febbraio 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Contro il decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 664 c.p.c., essendo ammessa l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c., non può essere proposto ricorso per cassazione.

(massima n. 2)

Nel procedimento per convalida di sfratto per morosità, il provvedimento che assegna o nega il termine di grazia, ai sensi dell'art. 55 della L. 27 luglio 1978, n. 392, non ha carattere decisorio e non è, quindi, autonomamente impugnabile, né è impugnabile, essendo il gravame espressamente escluso dal primo comma dell'art. 665 c.p.c., l'ordinanza di rilascio che, disattesa l'istanza di concessione del termine di grazia, il giudice contestualmente pronunci.

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