Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2621 del 20 aprile 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Il disposto dell'art. 155, ultimo comma, c.p.c., secondo cui la scadenza di un termine, se cade in un giorno festivo, č prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, č di applicazione generale, riferendosi non solo ai termini ordinatori, ma anche a quelli perentori e quindi trova applicazione anche nel caso del termine per il deposito del ricorso per cassazione (art. 369 c.p.c.) a nulla rilevando in contrario l'eventuale scelta del mezzo postale sė che il deposito č tempestivo se il plico perviene alla cancelleria entro il termine come prorogato dal citato art. 155.

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