Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 21335 del 14 settembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Il comma 4 dell'art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo. (Nella specie, fissata la camera di consiglio per il 3 marzo 2017 e scadendo, pertanto, il termine ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., nuova formulazione, di domenica 26 febbraio 2017, la S.C. ha ritenuto tardivo il deposito delle memorie contemplate da tale norma avvenuto di lunedì 27 febbraio 2017, giacché il detto termine doveva intendersi prorogato a ritroso al venerdì 24 febbraio 2017).

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