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Articolo 148 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Relazione di notificazione

Dispositivo dell'art. 148 Codice di procedura civile

L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto [disp. att. 47] (1) (2).

La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità (3), nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

Note

(1) La relata deve necessariamente indicare la data e la sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario. Per la sua validità non è necessario che la relata sia scritta di suo pugno essendo sufficiente che l'ufficiale attesti mediante la propria sottoscrizione l'attività compiuta.
Pertanto, è bene precisare che la mancanza della data nella relata determina la nullità insanabile della notificazione. Diversamente, se la relata è priva della sottoscrizione è affetta da inesistenza.
(2) Nel caso in cui la relata apposta sull'originale sia difforme da quella redatta sulla copia dell'atto notificato, prevale quest'ultima in virtù del principio secondo il quale prevale ciò che risulta dalla copia consegnata alla parte.
(3) Nel caso in cui la copia dell'atto sia notificato ad un consegnatario, l'ufficiale giudiziario deve indicare nella relata le generalità della persona che riceve la copia e dare atto delle sue qualità, ovvero l'indicazione della posizione che riveste il c.d. consegnatario, in relazione al rapporto che intercorre con il destinatario (per es.: convivente, familiare, portiere etc.).

Ratio Legis

La norma descrive limportanza che riveste la relazione di notifica, quale certificazione scritta dall'ufficiale giudiziario e, pertanto, atto pubblico assistito da fede privilegiata, con cui egli attesta l'avvenuta notifica dell'atto. La relata, scritta in calce sia all'originale dell'atto che alla copia da notificare, rappresenta l'unico atto idoneo a fornire la prova dell'avvenuta notifica.

Spiegazione dell'art. 148 Codice di procedura civile

L’ufficiale giudiziario deve compiutamente verbalizzare la sua attività nella relata di notifica, costituendo questa l’unico mezzo con il quale si può provare il compimento di tale attività, ed essendo escluso che le risultante di tale notificazione possano essere integrate da successive dichiarazioni del notificatore.

Ai fini della sua validità non è necessario che la relata sia autografa, essendo sufficiente che lo sia la sottoscrizione da parte dell’ufficiale giudiziario (per tale ragione si è affermato che può essere usata la formula già predisposta dalla parte per la quale l’attività stessa viene richiesta).

La relata di notifica costituisce a tutti gli effetti un atto pubblico, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni; ciò comporta che le attestazioni contenute in essa, se inerenti direttamente all’attività dell’ufficiale giudiziario, fanno piena prova fino a querela di falso.

Non sono assistite da pubblica fede, invece, tutte le attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, ma soltanto di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri; per queste vige soltanto una presunzione di veridicità, che può essere superata solo con la prova contraria.

Nel caso in cui l’ufficiale giudiziario attesti di non aver rinvenuto il destinatario della notifica nel luogo indicato dalla parte richiedente perché, stante a quanto riferito dai vicini, trasferitisi altrove, l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco della notizia appresa, sono assistite da fede privilegiata fino a querela di falso, in quanto attiene a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale.
Il contenuto intrinseco della notizia appresa dai vicini, invece, poiché si tratta di soggetti terzi rispetto alle parti dell’atto da notificare, è assistito da presunzione iuris tantum.

Nella particolare ipotesi di notifica a mezzo del servizio postale, poiché l’avviso di ricevimento è parte integrante della relata di notifica, esso costituisce ex art. 4 comma 3 della Legge n. 890/1982 il solo documento idoneo a provare sia l’avvenuta consegna del plico con la relativa data, sia l’identità e la qualità della persona a cui è stata eseguita la consegna e che ha sottoscritto l’avviso.
Tale avviso riveste natura di atto pubblico e poiché riguarda una attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale, gode della stessa forza certificativa di cui è dotata la relata di notifica eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario, ovvero della fede privilegiata di cui all’art. 2700 del c.c..

Spesso si verifica che vi siano delle difformità tra la relata di notifica contenuta nell’originale dell’atto e quella riportata sulla copia consegnata al destinatario.
Su tale problema non vi è uniformità di opinioni nella stessa giurisprudenza, in quanto mentre da una parte si afferma che prevalgono le risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario, secondo altra tesi, invece, tale difformità assume rilievo solo in relazione alla mancanza di data dell’eseguita notifica nella copia, e ciò qualora dalla notificazione debba farsi decorrere un termine perentorio entro cui il destinatario deve esercitare determinati diritti (si configurerebbe una nullità insanabile, che ostacola l’esercizio dei diritti stessi).
Si è così affermato che incombe su colui che intenda valersi delle conseguenze della difformità confrontare gli atti e proporre querela di falso.
Pertanto, nel caso specifico di discordanza tra la data di notifica risultante dall’originale e quella riportata sulla copia, poichè si verifica un conflitto tra due atti pubblici, dotati entrambi di piena efficacia probatoria, in mancanza di proposizione della querela di falso si ritiene che si debba avere riguardo all’originale restituito al notificante o alla copia in possesso del destinatario, a seconda che la decadenza riguardi il primo o il secondo.

Va sottolineato, comunque, che il combinato disposto degli artt. 137 comma 2 e 138 c.p.c. non richiede che la relata di notifica contenga una espressa precisazione di conformità all’originale della copia, nonché indicazioni sulla esatta consistenza e composizione dell’originale e della copia.

L’omessa riproduzione della relata di notifica nella copia consegnata al destinatario, in assenza di contestazioni circa la ricezione dell’atto, costituisce mera irregolarità, che non pregiudica la validità dell’atto processuale.

La norma in esame prescrive anche che l’ufficiale giudiziario debba indicare nella relata il luogo della consegna dell’atto; affinchè tale requisito sia rispettato, è sufficiente che dal tenore complessivo della relata o anche dall’esame dell’istanza di notificazione sia possibile ricavare il luogo in cui la stessa è stata effettuata.
Da ciò se ne è dedotto che l’omessa indicazione nella relata del luogo di effettuata notifica non determina nullità della stessa, a meno che non risulti l’inesistenza di tali dati in qualsiasi parte dell’atto (si tratta più che altro di una mera irregolarità formale).

Massime relative all'art. 148 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 14781/2017

In caso di discordanza fra la data di consegna emergente dalla relata di notifica apposta sull’atto restituito al notificante e quella riportata sulla copia consegnata al destinatario, si verifica un conflitto tra due atti pubblici, dotati di piena efficacia probatoria, risolvibile solo mediante proposizione di querela di falso ad opera della parte interessata a provare l'inesattezza di una delle due date; in mancanza, per stabilire se si sia verificata una decadenza, deve aversi riguardo all'originale restituito al notificante, ovvero alla copia in possesso del destinatario, a seconda che tale decadenza riguardi il primo o il secondo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il controricorrente, che aveva contestato la tardività del deposito del ricorso sulla base della data risultante dalla relata di notifica apposta sulla copia notificatagli, fosse tenuto a proporre querela di falso per accertare la falsità, "in parte qua", della relata unita all’originale dell’atto restituito al ricorrente).

Cass. civ. n. 10030/2014

L'erronea indicazione, nella relazione di cui all'art. 148 c.p.c., di una qualifica non corrispondente a quella reale del consegnatario è irrilevante, e non incide sulla validità della notificazione, qualora sia univocamente identificabile la persona consegnataria attraverso la sola indicazione del vincolo - familiare convivente o domestica - con il destinatario, non sussistendo, di conseguenza, incertezza assoluta circa la persona che ha ricevuto la copia dell'atto e non venendo meno la presunzione che il consegnatario porterà a conoscenza del destinatario l'atto ricevuto.

Cass. civ. n. 2421/2014

Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto.

Cass. civ. n. 19021/2013

In tema di notificazioni, la relata di notifica non fa fede fino a querela di falso circa l'attestazione che il luogo di notifica corrisponda a quello di residenza del destinatario.

Cass. civ. n. 1771/2012

A norma del combinato disposto degli artt. 137, secondo comma, e 148 c.p.c., l'attestazione dell'avvenuta consegna di "copia" dell'atto, risultante dalla relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario in calce all'originale dell'atto notificato, estende i suoi effetti alla conformità della copia consegnata all'originale completo, la cui contestazione richiede l'impugnazione tramite querela di falso. Pertanto, ove la sentenza di appello sia stata notificata in copia asseritamente incompleta - in quanto mancante di alcune pagine - se tale incompletezza non viene contestata con la querela di falso, la notifica è ugualmente idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c..

Cass. civ. n. 5079/2010

Poiché la relazione di notificazione si riferisce, di norma, all'atto notificato, così come strutturato, in assenza di indicazioni difformi deve presumersi che la notificazione sia stata effettuata nel luogo in esso indicato, sicché l'omessa indicazione del detto luogo nella "relata", ove emendabile col riferimento alle risultanze dell'atto, non comporta nullità della notificazione, ma mera irregolarità formale, non essendo la nullità prevista dall'art. 160 c.p.c.

Cass. civ. n. 4193/2010

In tema di notificazioni, per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 c.c., perchè attestanti le operazioni da lui compiute.

Cass. civ. n. 3205/2008

La validità dell'atto di citazione – e cioè l'idoneità dello stesso ad assolvere la propria funzione – va valutata con riferimento alla copia notificata, indipendentemente dal ricorso ad integrazioni, in quanto la parte destinataria non ha il dovere di eliminare le incertezze o di colmare le lacune dell'atto che le viene consegnato; ne consegue che, in caso di discordanza tra l'originale e la copia dell'atto notificato, assume rilievo ciò che risulta nella copia, perché è su questa che la parte citata regola il proprio comportamento processuale (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado, rilevando la nullità dell'atto di citazione in appello conseguente al fatto che la copia notificata all'appellato non conteneva l'indicazione della data di udienza, recando uno spazio vuoto in corrispondenza del luogo ove doveva essere scritta tale data, risultante invece nell'originale).

Cass. civ. n. 23429/2007

In materia di notificazioni, il combinato disposto dell'art. 137, secondo comma, c.p.c. e dell'art. 138 c.p.c. non esige che la relata di notifica debba contenere un'espressa precisazione in punto di conformità all'originale della copia ed indicazioni o specificazioni sull'esatta consistenza e composizione dell'originale e della copia; ne consegue che, in caso di discordanza tra i dati emergenti dall'originale del ricorso per cassazione, depositato ai sensi dell'art. 369 c.p.c., e quelli emergenti dalla copia dell'atto consegnata al destinatario, non ricorre un'ipotesi di inammissibilità ipso iure del ricorso, posto che la copia notificata è da ritenersi equivalente all'originale, fino a querela di falso.

Cass. civ. n. 14686/2007

Nell'ipotesi di discordanza tra il tenore testuale del documento e la sua copia notificata, vale la regola della prevalenza della copia, in modo che l'interessato può far valere eventuali nullità dell'atto a lui destinato semplicemente producendolo, senza necessità di impugnare per falso la relata di conformità dell'ufficiale giudiziario apposta sull'originale, e ciò perché, da un lato, grava sull'attore l'onere di verificare l'effettiva conformità dell'atto originale di citazione a quello che, per suo conto, viene notificato in copia, e dall'altro perché si deve garantire l'affidamento del destinatario sull'atto scritto che gli è stato consegnato e ha ragione di presumere esattamente corrispondente a quanto si è inteso dichiarare e portare a sua conoscenza.

Cass. civ. n. 6749/2007

In tema di notificazione, al fine della decorrenza del termine d'impugnazione, della sentenza delle commissioni tributarie, eseguita a norma dell'art. 137 c.p.c. a mezzo dell'ufficiale giudiziario, l'art. 148 c.p.c. dispone che la relazione di notificazione deve essere apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. La previsione è a presidio dell'attività di notificazione degli atti, ossia della regolare consegna di copia integrale degli stessi, in osservanza del principio della loro consegna in conformità all'originale. La localizzazione in calce all'atto notificato svolge, infatti, la funzione garantistica di richiamare l'attenzione dell'Ufficiale giudiziario alla regolare esecuzione dell'operazione di consegna della copia conforme all'originale, dal momento che la attestazione di eseguita consegna della copia dell'atto, che fa fede fino a querela di falso, implica l'attestazione di conformità della copia all'originale. Qualora la relazione di notificazione sia, invece, annotata sul frontespizio del documento, viene meno la garanzia della consegna dell'atto nella sua integralità e, pertanto, la notificazione deve dirsi nulla, ai sensi dell'art. 156, comma secondo, c.p.c., in assenza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

Cass. civ. n. 14030/2004

La prova della notificazione è data solo dalla relazione di notifica, unico atto idoneo a fornire la certificazione dell'avvenuta notifica, della data di questa e della persona cui la copia è stata consegnata; a tal fine non è sufficiente che il primo giudice abbia attestato nel verbale di udienza l'avvenuta produzione e verifica della relata, perché il verbale di udienza fa piena prova (art. 2700 c.c.) dei fatti (la produzione e la verifica) che il pubblico ufficiale attesta di avere compiuto, ma non della validità del documento, trattandosi di un mero giudizio che come ogni altra valutazione del primo giudice, deve poter essere vagliato dal giudice d'appello.

Cass. civ. n. 11853/2004

La prova dell'avvenuta notificazione può essere fornita soltanto mediante la produzione in giudizio della «relata» dell'ufficiale giudiziario prevista dall'art. 148 c.p.c., rimanendo escluso che, ai fini di tale prova, possa supplirsi con alcun elemento indiziario. La mancanza della relata di notifica (nella specie, dell'atto di citazione) si risolve infatti nell'inesistenza della prova dello stesso rapporto processuale (costituente il presupposto perché possa formarsi tra le parti il giudicato), deducibile in ogni stato e grado del giudizio e determinante una situazione cui l'art. 327, secondo comma, c.p.c. – che attiene all'ipotesi della nullità della citazione o alla notifica di essa – va applicato per analogia, integrando la detta situazione ex se in linea generale, la prova della non conoscenza del processo da parte del convenuto.

Cass. civ. n. 3767/2004

Ai fini della validità della notifica, in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all'originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario, che prevalgono, ed ove in questa manchi qualche elemento essenziale, la sua presenza nella relata allegata all'originale non è idonea ad escludere la nullità della notifica. Tuttavia, se la persona fisica del destinatario è conformemente attestata nelle due relate, e la specifica qualità di esso, che lo legittima a ricevere l'atto, sia attestata solo nella relata apposta all'originale, da ciò non consegue alcuna nullità, non essendo contestata l'identità della persona nè la sua titolarità della specifica qualità. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto valida la notifica effettuata, in base all'indicazione allegata all'originale, presso il procuratore costituito e ricevuta dall'impiegato incaricato della ricezione degli atti, anche se nella copia in possesso del destinatario era indicata solo l'avvenuta notifica nel domicilio indicato, a mano dell'impiegato indicato nominativamente e non nella sua qualità).

Cass. civ. n. 16407/2003

La nullità di un atto non dipende dalla illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall'impossibilità oggettiva di individuare l'identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l'identità dell'autore dell'atto. Pertanto, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un avviso di accertamento, spetta al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore – qualificatosi nell'atto come titolare di un pubblico ufficio (nella fattispecie, messo comunale) – aveva il potere di opporre la firma, dimostrare la non autenticità di tale sottoscrizione o l'insussistenza della qualità indicata, con la conseguenza che, in assenza di una tale dimostrazione, va escluso il vizio di nullità (o di inesistenza) della notificazione.

Cass. civ. n. 14342/2002

L'art. 148 c.p.c. (applicabile al processo tributario in forza del rinvio operato dall'art. 16, secondo comma, del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546) non prescrive che, nella relazione di notifica, l'ufficiale giudiziario debba indicare, oltre alla data, anche l'ora della notificazione.

Cass. civ. n. 1856/2001

Poiché la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, le attestazioni di essa, inerenti alle attività direttamente svolte dall'ufficiale giudiziario, fanno piena prova fino a querela di falso; è pertanto assistito dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. l'accertamento, compiuto direttamente dall'ufficiale giudiziario, dell'insussistenza di ogni rapporto di collegamento tra il procuratore della parte e l'indirizzo da lui indicato come proprio domicilio professionale. (Nella specie, l'ufficiale giudiziario aveva attestato che a tale indirizzo era ubicato non uno studio legale ma un salone di vendita di auto).

Cass. civ. n. 11315/2000

L'attività svolta dall'ufficiale giudiziario deve trovare indicazione e riscontro unicamente nella relazione prevista dall'art. 148 c.p.c., senza che le risultanze della relazione in questione possano essere integrate da successive dichiarazioni del notificatore ovvero da annotazioni sul registro cronologico dell'ufficio notifiche, le quali, estranee al procedimento di notificazione, sono prescritte al diverso fine di assicurare la quotidiana e fedele registrazione degli atti compiuti.

Cass. civ. n. 8799/2000

La mancanza della qualità di dipendente del destinatario dell'atto attribuita nella relata di notifica alla persona alla quale è stata consegnata la copia dell'atto notificato può essere contestata con qualsiasi idoneo mezzo di prova, poiché la relazione di notificazione in ordine all'esistenza di rapporti del genere non è dotata di quella piena efficacia probatoria che può essere superata soltanto mediante lo strumento della querela di falso.

Cass. civ. n. 4590/2000

La relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco; non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni (come la dichiarazione del consegnatario di essere convivente col destinatario) che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, tuttavia tali attestazioni sono assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria.

Cass. civ. n. 614/1999

In caso di discordanza fra i dati emergenti dall'atto restituito a colui che ha chiesto la notificazione e quelli emergenti dalla copia dell'atto consegnato al destinatario, per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del primo deve aversi riguardo all'originale a lui restituito, mentre per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del secondo deve aversi riguardo alla copia a lui consegnata; e, nel caso di difformità tra l'atto in proprio possesso e quello consegnato, incombe su colui che eccepisce la decadenza della controparte del potere d'impugnazione l'onere di proporre querela di falso, al fine di provare la falsità dei dati scritti sul documento in possesso della controparte.

Cass. civ. n. 5305/1999

La fede pubblica assiste solo le attività compiute dall'ufficiale giudiziario, le dichiarazioni da lui ricevute ed i fatti avvenuti in sua presenza, risultanti dall'atto da lui compilato, con le richieste modalità, nel luogo in cui è formato, mentre non sono assistite da fede privilegiata le attestazioni rilasciate dallo stesso ufficiale giudiziario al di fuori dalle funzioni pubbliche che gli sono commesse in relazione all'atto notificato. Ne consegue che l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario deve trovare riscontro unicamente nella relazione prevista dall'art. 148 c.p.c., senza che le risultanze di tale relazione possano essere integrate da successive dichiarazioni o attestazioni del notificatore, oppure, ancora, da annotazioni sul registro cronologico dell'ufficio, le quali ultime, estranee al procedimento di notificazione, sono prescritte al diverso fine di assicurare la quotidiana e fedele registrazione degli atti compiuti. (Nella specie, erano state effettuate più notificazioni di un medesimo atto di citazione in appello, ma la relata di una sola di esse era rimasta priva della sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario. La parte aveva prodotto in giudizio una certificazione dello stesso ufficiale, attestante che la notifica dell'atto era stata regolarmente eseguita e che solo per trascuratezza la relata era rimasta priva di sottoscrizione. La Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza del merito che aveva ritenuto che la menzionata certificazione faceva piena prova dell'avvenuta notificazione dell'atto).

Cass. civ. n. 9826/1998

Al contenuto delle dichiarazioni che l'ufficiale giudiziario attesti essergli state fatte al momento della notifica dell'atto non si estende l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico, onde è sempre consentito all'interessato di provare la non veridicità di quelle dichiarazioni, sulle quali la parte nel cui interesse avviene la notificazione non può pertanto fondare alcun affidamento.

Cass. civ. n. 4762/1998

Ai fini della ritualità e validità della relazione di notifica si rivela del tutto irrilevante l'uso di un timbro anziché della scrittura al fine di descrivere le operazioni svolte, dovendo tenersi conto delle operazioni indicate dal pubblico ufficiale, indipendentemente dallo strumento utilizzato per indicarle.

Cass. civ. n. 6643/1997

Per la validità della notifica di un atto non è necessario che la relata dell'ufficiale giudiziario sia interamente olografa (art. 148 c.p.c.), ma che egli attesti, mediante la sua sottoscrizione, l'attività compiuta e in particolare a chi e dove ha consegnato la copia dell'atto da notificare.

Cass. civ. n. 3281/1996

L'art. 148 c.p.c., ove impone d'indicare, nella relazione di notificazione, il luogo della consegna dell'atto, non esige enunciazioni esplicite o formali, e resta osservato quando il complessivo contenuto della relazione stessa sia idoneo a fornire notizia di detto luogo, come si verifica in caso di effettuazione di quella consegna a mani di «familiare convivente», cioè di persona munita di qualità necessariamente implicanti la stabile presenza nella dimora abituale del destinatario.

Cass. civ. n. 1356/1992

Non determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione l'omessa indicazione nella relata di notifica della parte ad istanza della quale l'ufficiale giudiziario abbia eseguito la notificazione ex art. 137 c.p.c., se il nominativo del difensore si ricavi inequivocabilmente dall'intestazione dell'atto da notificare nonché dalla firma apposta in calce alla procura, trattandosi di una mera omissione materiale che non determina nullità di sorta, sussistendo nel complesso dell'atto notificato elementi univoci, idonei ad identificare la parte ed il suo difensore, nel cui interesse e ad istanza del quale la notifica è stata eseguita.

Cass. civ. n. 10665/1990

L'attestazione contenuta nella relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario sull'originale dell'atto, di assenza in loco di persone idonee a ricevere la copia dell'atto da notificare, non può essere contestata che con la querela di falso, restando irrilevante che dell'anzidetta circostanza non sia stata fatta menzione sulla copia notificata.

Cass. civ. n. 8478/1990

La mancata indicazione, nella relazione dell'Ufficiale giudiziario, della persona ad istanza della quale viene eseguita la notifica non importa nullità della notifica stessa nel caso in cui dall'atto notificato sia possibile desumere le generalità del soggetto che l'ha richiesta.

Cass. civ. n. 32/1987

Ai fini della validità della notifica sono essenziali la veridicità di quanto l'ufficiale giudiziario attesta di aver fatto personalmente o di quanto è accaduto in sua presenza (attestazione che fa fede sino a querela di falso) e l'idoneità dei fatti attestati a far ritenere o a far presumere, secondo i criteri stabiliti dalla legge, che il destinatario della notifica abbia ricevuto l'atto. Pertanto, con riguardo alla notificazione con consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, non sono necessari né l'indicazione della qualifica di chi riceve in consegna l'atto, se è possibile accertare ex post, anche per presunzioni, la natura del rapporto con il notificando, né la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la persona addetta all'ufficio del destinatario e questo stesso, essendo invece sufficiente una situazione di comunanza di rapporti tali da far presumere che la prima porterà a conoscenza del secondo l'atto ricevuto.

Cass. civ. n. 5636/1986

La mancata indicazione della data dell'eseguita notifica nella copia dell'atto consegnata al destinatario assume rilievo nel caso in cui dalla notificazione decorra un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti, in quanto siffatta mancanza concreta una nullità insanabile, venendo ad ostacolare in maniera grave l'esercizio dei diritti stessi; nel caso, invece, in cui essa afferisca ad un atto d'impugnazione, non determina alcuna nullità, avendo il notificante il solo onere di fornire la prova della tempestiva notificazione dell'impugnazione, esibendo l'originale corredato dalla attestazione di notificazione redatta dall'ufficiale giudiziario.

Cass. civ. n. 111/1986

Con riguardo al destinatario dell'atto ai fini della validità e regolarità della notifica va fatto riferimento alle risultanze della copia a lui consegnata: conseguentemente, quando in detta copia manchino gli elementi necessari della relazione a norma dell'art. 148 c.p.c. (nella specie, data di consegna, indicazione della persona cui l'atto veniva consegnato e firma dell'ufficiale notificatore) si verifica la nullità della notificazione allorché sull'originale dell'atto la relazione stessa sia completa dei dati richiesti e la parte interessata può fare valere tale nullità producendo l'atto a lui destinato e senza necessità di impugnare di falso la relata apposta sull'originale.

Cass. civ. n. 5569/1984

Qualora nella relazione di notificazione della sentenza, stilata sulla copia dell'atto consegnata al destinatario, manchi la indicazione della data, e questa non sia altrimenti ricavabile dal contenuto dell'atto, si verifica una nullità insanabile della notificazione medesima, con la conseguenza che per l'impugnazione vale il termine annuale decorrente dalla data di pubblicazione.

Cass. civ. n. 418/1984

In difetto di querela di falso, l'attestazione contenuta nella relazione dell'ufficiale giudiziario circa la data della notificazione può essere disattesa solo quando, dal contesto dell'atto medesimo, risulti in modo palese ed inequivoco la ricorrenza di un errore materiale. Pertanto, ove l'atto da notificare sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario alla scadenza del termine utile, la mera apposizione dell'avviso «ultimo giorno», non è di per sé sufficiente a far ritenere che la notificazione sia avvenuta nel medesimo, anziché in quello successivo indicato dall'ufficiale giudiziario nella relata.

Cass. civ. n. 3638/1983

La sottoscrizione da parte dell'ufficiale giudiziario della relazione di notificazione redatta in calce alla copia notificata dell'atto non è prescritta a pena di nullità, né la nullità può essere dichiarata ex art. 156 c.p.c., per difetto di requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo, allorché la cognizione circa la provenienza della consegna dell'atto stesso sia desumibile dalla sottoscrizione apposta sull'originale o su altre copie contestualmente notificate ad altri soggetti presso il medesimo domiciliatario.

Cass. civ. n. 5620/1979

A norma dell'art. 148 c.p.c., gli estremi essenziali dell'atto di notifica riguardano, oltre la data ed il destinatario, la firma dell'ufficiale giudiziario notificante. Tuttavia, quando la notificazione risulti effettuata dall'aiutante ufficiale giudiziario, la relazione di notifica costituisce atto proprio di questo, onde a integrare gli estremi dell'atto di notifica, per quanto concerne l'autore della notificazione, è sufficiente la sottoscrizione dell'aiutante ufficiale giudiziario, che vi abbia proceduto, a nulla rilevando in contrario che nella parte introduttiva della relata sia indicato come procedente l'ufficiale giudiziario.

Cass. civ. n. 2935/1978

Nella redazione della relata di notificazione deve ritenersi consentito all'ufficiale giudiziario di correggere gli eventuali errori materiali commessi, purché tali correzioni, in applicazione dei principi generali operanti in materia di atti pubblici, vengano eseguite in modo da consentire la lettura del testo modificato, e scrivendo come postilla la parola o le parole cancellate e quelle aggiunte o sostituite in calce all'atto prima della sottoscrizione. L'inosservanza di dette modalità di correzione comporta la nullità dell'atto, e, quindi, della notificazione, solo quando si traduca in motivo di assoluta incertezza sul dato corretto, nel senso che il suo reale contenuto non sia evincibile alla stregua del complessivo tenore dell'atto stesso, con l'ausilio dei comuni criteri di logica ed esperienza. Peraltro, quando l'attestazione dell'ufficiale giudiziario concerna una modalità della sua attività per l'esecuzione della notificazione, resta salva la facoltà della parte di proporre la querela di falso per la sua non conformità alla verità reale. (Nella specie, affermando il principio di cui sopra, la Suprema Corte ha ritenuto validamente eseguita la notifica del ricorso, nella data risultante da correzione con semplice sovrapposizione di una cifra della data all'altra, atteso che l'irregolarità di tale correzione non precludeva di leggere, tanto sull'originale, quanto sulla copia, il giorno effettivo della notificazione medesima).

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Consulenze legali
relative all'articolo 148 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Antonio G. chiede
lunedì 21/03/2016 - Piemonte
“nel febbraio 2006 è stato notificato, a me e alla mia impresa s.a.s., cessata nel 1999, mezzo posta un'atto di citazione per presunti danni costruttivi di un fabbricato ultimato nel 1998. Le due notifiche sono state spedite allo stesso indirizzo, quello della mia residenza ad A., mentre l'impresa s.a.s. aveva sede a V. Le notificazioni sono ritornate al mittente per compiuta giacenza. E' stato esperito il processo in cui ero contumace e sono stato condannato, ed ora hanno iniziato azione di revocatoria delle vendite effettuate nel frattempo. Mi interessa sapere se posso fare qualcosa per contestare la validità delle notificazioni del 2006.”
Consulenza legale i 24/03/2016
La giurisprudenza, in tema di estinzione di una società, ha chiarito più volte che, a seguito della riforma del diritto societario intervenuta nel 2003, con l'eseguita formalità della cancellazione dal registro imprese si viene certamente a produrre un effetto estintivo in capo alla società (Cass. S.U. n. 6070 del 12/03/2013; Cass. S.U. n. 4060 del 22/02/2010; Cass. S.U. n. 4061 del 22/02/2010). Tale effetto è destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se essa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio 2004, o a partire da quella data se si tratta (come nel caso di specie) di cancellazione avvenuta in un momento precedente. La regola dell’estinzione quale effetto della cancellazione opera sia per le società di capitali (per le quali è esplicitamente dettata all'art. 2945 c.c.) sia per le società di persone.

La giurisprudenza ha inoltre specificato le conseguenze processuali correlate all’estinzione della società, affermando in particolare che - considerato ormai pacifico che la società estinta non può prendere parte al processo né in veste di attore né di convenuto - ad agire o ad essere convenuti in giudizio successivamente alla data di estinzione della società dovranno essere unicamente gli ex soci di quest'ultima.

Il fenomeno estintivo, infatti, impedisce alla società di poter validamente agire o essere convenuta in giudizio e rende, quindi, non esistente la notifica che le sia rivolta successivamente al provvedimento di cancellazione, non essendone ammessa la rinnovazione (Cass. Civ., 18 settembre 2007 n. 19347, Cass. Civ., sez. I, 12 dicembre 2008 n. 29242).

Come ben evidenziato dalla giurisprudenza, pertanto, "ove la possibilità di assumere la veste di parte faccia difetto, si è in presenza di un giudizio (o grado di giudizio) che, per l’inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo: donde l’inammissibilità dell’atto che lo promuove" (Cass. Civ. Sez. Un. 6070, 6071 del 2013).

In conclusione, se l'atto viene notificato solamente alla s.a.s. estinta l'ex socio di quest'ultima potrebbe impugnare la sentenza pronunciata nei riguardi della società estinta, poiché l'atto che ha promosso il giudizio civile non era valido.

Tuttavia, poiché nel caso di specie pare di capire che la notifica sia stata ritualmente fatta anche allo scrivente in qualità di ex socio della società estinta (si dice, infatti, che la notifica è stata fatta presso l'indirizzo di residenza del socio), questa, e di conseguenza il processo, sono da considerarsi certamente validi da un punto di vista formale, e pertanto la sentenza potrà in caso essere appellata per altre ragioni di diritto ma non per la invalidità della notifica.

Sarebbero poi da considerare precisamente i tempi delle alienazioni nel frattempo intervenute e la posizione degli acquirenti (terzi in buona fede che hanno acquistato a titolo oneroso?).
Ma per tutto questo occorrerebbe disporre di informazioni più estese e dettagliate.

Antonio C. chiede
giovedì 29/11/2012 - Basilicata
“Per la notifica o relata,
il notificatore ha l'obbligo di rilasciare una copia all'interessato? se la copia non viene rilasciata la relata è valida?”
Consulenza legale i 29/11/2012

La notifica degli atti giudiziari avviene ad opera dell'ufficiale giudiziario su richiesta della parte, del cancelliere o del p.m. mediante consegna al destinatario della copia conforme all'originale nei modi e nei luoghi prescritti dalla legge.

In particolare l'art. 148 del c.p.c., I comma, dispone che l'ufficiale giudiziario debba certificare l'avvenuta notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.

Di conseguenza, la relata di notifica assume un'importanza rilevante in quanto viene considerata quale certificazione redatta dall'ufficiale giudiziario attestante la notificazione, unico atto idoneo a fornire la prova dell'avvenuta notifica. Elementi essenziali sono la data e la sottoscrizione da parte dell'ufficiale giudiziario. E' necessario quindi che sia l'originale dell'atto, sia la copia conforme all'originale che deve essere consegnata al destinatario contengano la relazione di notifica.