Cassazione civile Sez. V sentenza n. 16407 del 3 novembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullitą di un atto non dipende dalla illeggibilitą della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall'impossibilitą oggettiva di individuare l'identitą del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l'identitą dell'autore dell'atto. Pertanto, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un avviso di accertamento, spetta al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore – qualificatosi nell'atto come titolare di un pubblico ufficio (nella fattispecie, messo comunale) – aveva il potere di opporre la firma, dimostrare la non autenticitą di tale sottoscrizione o l'insussistenza della qualitą indicata, con la conseguenza che, in assenza di una tale dimostrazione, va escluso il vizio di nullitą (o di inesistenza) della notificazione.

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