Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3767 del 25 febbraio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della validità della notifica, in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all'originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario, che prevalgono, ed ove in questa manchi qualche elemento essenziale, la sua presenza nella relata allegata all'originale non è idonea ad escludere la nullità della notifica. Tuttavia, se la persona fisica del destinatario è conformemente attestata nelle due relate, e la specifica qualità di esso, che lo legittima a ricevere l'atto, sia attestata solo nella relata apposta all'originale, da ciò non consegue alcuna nullità, non essendo contestata l'identità della persona nè la sua titolarità della specifica qualità. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto valida la notifica effettuata, in base all'indicazione allegata all'originale, presso il procuratore costituito e ricevuta dall'impiegato incaricato della ricezione degli atti, anche se nella copia in possesso del destinatario era indicata solo l'avvenuta notifica nel domicilio indicato, a mano dell'impiegato indicato nominativamente e non nella sua qualità).

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