Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3281 del 9 aprile 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 148 c.p.c., ove impone d'indicare, nella relazione di notificazione, il luogo della consegna dell'atto, non esige enunciazioni esplicite o formali, e resta osservato quando il complessivo contenuto della relazione stessa sia idoneo a fornire notizia di detto luogo, come si verifica in caso di effettuazione di quella consegna a mani di «familiare convivente», cioč di persona munita di qualitą necessariamente implicanti la stabile presenza nella dimora abituale del destinatario.

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