Cassazione civile Sez. III sentenza n. 111 del 11 gennaio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo al destinatario dell'atto ai fini della validità e regolarità della notifica va fatto riferimento alle risultanze della copia a lui consegnata: conseguentemente, quando in detta copia manchino gli elementi necessari della relazione a norma dell'art. 148 c.p.c. (nella specie, data di consegna, indicazione della persona cui l'atto veniva consegnato e firma dell'ufficiale notificatore) si verifica la nullità della notificazione allorché sull'originale dell'atto la relazione stessa sia completa dei dati richiesti e la parte interessata può fare valere tale nullità producendo l'atto a lui destinato e senza necessità di impugnare di falso la relata apposta sull'originale.

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