Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 32 del 8 gennaio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della validità della notifica sono essenziali la veridicità di quanto l'ufficiale giudiziario attesta di aver fatto personalmente o di quanto è accaduto in sua presenza (attestazione che fa fede sino a querela di falso) e l'idoneità dei fatti attestati a far ritenere o a far presumere, secondo i criteri stabiliti dalla legge, che il destinatario della notifica abbia ricevuto l'atto. Pertanto, con riguardo alla notificazione con consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, non sono necessari né l'indicazione della qualifica di chi riceve in consegna l'atto, se è possibile accertare ex post, anche per presunzioni, la natura del rapporto con il notificando, né la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la persona addetta all'ufficio del destinatario e questo stesso, essendo invece sufficiente una situazione di comunanza di rapporti tali da far presumere che la prima porterà a conoscenza del secondo l'atto ricevuto.

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