Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9826 del 3 ottobre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Al contenuto delle dichiarazioni che l'ufficiale giudiziario attesti essergli state fatte al momento della notifica dell'atto non si estende l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico, onde è sempre consentito all'interessato di provare la non veridicità di quelle dichiarazioni, sulle quali la parte nel cui interesse avviene la notificazione non può pertanto fondare alcun affidamento.

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