Cass. civ. n. 10810/2025
Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della pronunzia nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, in tale momento venendo ad esistenza la sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione, sicché, se tali momenti sono impropriamente scissi con apposizione in calce alla decisione di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività del gravame, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva erroneamente affermato la tardività dell'impugnazione senza considerare che, in conseguenza dell'accorpamento di due diversi Uffici del G.d.P., la sentenza, pur depositata presso la cancelleria dell'ufficio accorpato, era stata reperita e inserita nell'elenco cronologico delle sentenze - evento dal quale dipende il deposito - di quello accorpante oltre un anno dopo).
Cass. civ. n. 8566/2025
In materia di controversie soggette al rito del lavoro, il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla data della pronuncia della sentenza con lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione, essendo tale procedura equivalente alla pubblicazione prescritta dall'art. 133 c.p.c., e con esonero della cancelleria dalla comunicazione della sentenza.
Cass. civ. n. 5647/2025
La mancata apposizione della "coccarda" sulla sentenza e l'assenza di una sottoscrizione visibile da parte dei giudici e del cancelliere non comportano la nullità della sentenza, purché quest'ultima risulti inequivocabilmente firmata in via telematica, secondo le disposizioni degli artt. 133 e 136 c.p.c.
Cass. civ. n. 1264/2025
Nelle controversie regolate dal rito sommario, il messaggio di posta certificata ad opera della cancelleria ex art. 133 c.p.c. dell'ordinanza ex art. 702-ter, comma 6, c.p.c., in difetto della menzione nell'oggetto "pubblicazione", è inidoneo a far decorrere il termine breve per l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c., in quanto la comunicazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario deve corrispondere perfettamente al modello di comunicazione previsto dalla legge (ai sensi degli artt. 133, comma 2, c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., oltre che delle disposizioni regolamentari concernenti la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici), perché, altrimenti, i destinatari della comunicazione non sono posti in condizione di comprendere inequivocabilmente quale sia il contenuto della comunicazione, non sono allertati sul rischio di incorrere nel giudicato in caso di mancata impugnazione nel termine breve di trenta giorni e neppure vengono indotti ad aprire il file allegato alla comunicazione contenente il testo integrale del provvedimento da impugnare.
Cass. civ. n. 24639/2024
La copia per immagine di una sentenza o ordinanza comunicata dalla cancelleria ai sensi degli artt. 133, comma 2, c.p.c. e 16, comma 4, D.L. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, costituisce una copia autentica del provvedimento. Tale documentazione è idonea a soddisfare il requisito di produzione della copia autentica richiesta ex art. 394 c.p.c.
Cass. civ. n. 20994/2024
In tema di redazione della sentenza in formato elettronico, la data di pubblicazione della sentenza, ai fini del decorso del termine lungo di impugnazione, coincide con quella dell'attestazione del cancelliere relativa al deposito nel fascicolo informatico, con l'attribuzione del numero identificativo e della data di pubblicazione, e non con quella della sua comunicazione alle parti.
Cass. civ. n. 18388/2024
Nel rito cd. Fornero, il termine breve per proporre reclamo avverso la sentenza che decide il ricorso in opposizione, di cui all'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione di cancelleria del testo integrale della decisione all'indirizzo PEC del difensore, il cui perfezionamento deve essere certificato dalle ricevute di accettazione e consegna generate dal sistema, senza che possano ammettersi atti equipollenti (nella specie, l'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta comunicazione telematica della sentenza), e il messaggio di mancata consegna per fatto imputabile al destinatario rende necessaria la comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ex art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. n. 221 del 2012.
Cass. civ. n. 5596/2024
In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza che definisce il reclamo ai sensi dell'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, applicabile ratione temporis, la comunicazione a cura della cancelleria a mezzo PEC fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione ove risulti allegato il testo integrale della sentenza, non essendo sufficiente il mero avviso del deposito della stessa.
Cass. civ. n. 36369/2023
La decadenza da un termine processuale, incluso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell'omessa comunicazione della data dell'udienza di trattazione e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte di quest'ultima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa.
Cass. civ. n. 35867/2023
La copia per immagine dell'intero provvedimento giudiziale definitorio (sentenza o, nel giudizio di cassazione, anche ordinanza resa dalla S.C. all'esito di udienza camerale), comunicata dalla cancelleria ai sensi degli artt. 133, comma 2, c.p.c. e 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, costituisce copia autentica del provvedimento stesso, in ragione ell'equivalenza all'originale stabilita dall'art. 16 bis, comma 9 bis, del citato decreto (applicabile ratione temporis), ragion per cui, in sede di riassunzione a seguito di annullamento con rinvio, la produzione di detta copia per immagine soddisfa il requisito della produzione della copia autentica prescritto ex art. 394, comma 1, c.p.c. nonché, espressamente a pena d'inammissibilità, ex art. 63, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.
Cass. civ. n. 10971/2023
In tema di adozione, la comunicazione, da parte del cancelliere, mediante posta elettronica certificata (PEC), del testo integrale della sentenza resa dalla corte d'appello, a norma dell'art. 17 della l. n. 184 del 1983, è idonea a far decorrere il termine "breve" di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, risultando in tal modo soddisfatta la condizione della conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione.
Cass. civ. n. 9917/2023
Il termine per l'impugnazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione e non da quella di inserimento della sentenza nel registro cronologico; quest'ultima è irrilevante, a meno che non siano apposte in calce alla sentenza due diverse date e risulti così realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione, la quale impone di accertare il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il suo deposito in cancelleria e l'inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.
Cass. civ. n. 6010/2023
In tema di "rito Fornero", il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione del contenuto integrale del provvedimento all'interessato che lo pone in condizione di valutare le ragioni sui cui la decisione è fondata e, quindi, l'opportunità di proporre impugnazione; sulla previsione speciale del citato comma 62 non incide la modifica dell'art. 133, comma 2, c.p.c. (nella parte in cui stabilisce che "la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c"), norma di carattere generale riguardante la comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria.
Cass. civ. n. 5771/2023
È improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione, sia perché i suddetti adempimenti sono gli unici che permettono alla S.C. di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza, sia perché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva del numero identificativo non consente di verificare la tempestività dell'impugnazione, né, in caso di accoglimento del ricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato.
Cass. civ. n. 3074/2023
La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell'art. 18, 13, co. 13, L. Fall. dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16, co. 4, del D.L. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine "breve" per l'impugnazione in cassazione ai sensi dell'art. 18, co. 14, L. Fall., non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133, co. 2, cod. proc. civ., come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 cod. proc. civ., perché la norma del codice di rito trova applicazione solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine "breve" di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria.
Cass. civ. n. 2829/2023
La data di pubblicazione di un provvedimento redatto in modalità digitale coincide non già con quella del deposito telematico ad opera del giudice, bensì con quella di attestazione dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere che, mediante il sistema informatico, attribuisce al provvedimento il numero identificativo e la data; tale attestazione costituisce un atto pubblico, che fa piena prova fino a querela di falso, ed è pertanto dalla data ivi indicata che decorre il termine "lungo" per l'impugnazione.
Cass. civ. n. 18569/2016
Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.
Cass. civ. n. 13794/2012
A norma dell'art. 133 cod.proc.civ., la consegna dell'originale completo del documento-sentenza al cancelliere, nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione, il quale si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l'apposizione, in calce al documento, della firma e della data del cancelliere, che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge. È pertanto da escludere che il cancelliere, preposto, nell'espletamento di tale attività, alla tutela della fede pubblica (art. 2699 cod.civ.), possa attestare che la sentenza, già pubblicata, ai sensi dell'art. 133 cod.civ., alla data del suo deposito, viene pubblicata in data successiva, con la conseguenza che, ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l'altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono già dalla data del suo deposito.
Cass. civ. n. 9622/2009
L'attestazione con la quale il cancelliere, ai sensi del secondo comma dell'art. 133 c.p.c., dà atto del deposito della sentenza, costituisce atto pubblico la cui efficacia probatoria, ex art. 2700 c.c., può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso. Pertanto, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la sentenza deve ritenersi depositata nella data attestata, sia pure erroneamente, dal cancelliere, fino a che non sia attivata, con esito positivo, la suddetta procedura di falso.
Cass. civ. n. 5245/2009
L'esistenza della sentenza civile (salvo ipotesi particolari, quale quella del rito del lavoro, ovvero dei riti ad esso legislativamente equiparati o specialmente disciplinati) è determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, sicchè il deposito della minuta (previsto dall'art. 119 disp. att. c.p.c.) non ha alcuna rilevanza esterna, non richiede un'attestazione ufficiale del cancellerie, nè preclude una modificazione della sentenza prima del suo deposito ufficiale a norma dell'art. 133 c.p.c.
Cass. civ. n. 26040/2005
Una volta intervenuta la pubblicazione della sentenza, il giudice adito si spoglia del potere di decidere sulla domanda già portata al suo esame, dovendosi considerare il suo potere di giurisdizione esaurito in relazione a quella controversia, e la sentenza emessa — anche se, eventualmente, gravemente viziata, come nell'ipotesi di mancata sottoscrizione rituale da parte del giudice — può essere esclusivamente rimossa o attraverso l'impugnazione al giudice sopra ordinato (a seconda dei casi, con l'appello o con il ricorso per cassazione) — e, quindi, con gli stessi rimedi prescritti dal primo comma dell'art. 161 c.p.c. per le nullità a carattere relativo — ovvero con la proposizione di autonoma actio nullitatis trattandosi di nullità assoluta.
Cass. civ. n. 14194/2002
Per effetto dell'abrogazione dell'art. 120 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ad opera dell'art. 129 D.L.vo n. 51 del 1998, non sussiste più un termine procedurale per il deposito della sentenza nel giudizio ordinario, né è in proposito analogicamente applicabile l'art. 430 c.p.c., che (così come già il citato art. 120 att. c.p.c.) pone peraltro un termine meramente ordinatorio, la cui inosservanza non determina alcuna ragione di nullità del provvedimento.
Cass. civ. n. 4130/2001
La pubblicazione della sentenza mediante deposito della stessa nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, ai sensi dell'art. 133, comma primo, c.p.c., deposito consistente nella consegna ufficiale al cancelliere dell'originale della decisione sottoscritta dal giudice, costituisce un elemento essenziale per l'esistenza dell'atto; al contrario, la certificazione del compimento di tale attività che deve essere eseguita dal cancelliere a norma del secondo comma dello stesso art. 133, è formalità estrinseca all'atto, con la conseguenza che la sua mancanza, non determina la nullità della sentenza, quando la cancelleria abbia annotato l'avvenuta pubblicazione della sentenza stessa nel registro cronologico, l'abbia trasmessa all'ufficio del registro-atti giudiziari e abbia, infine, comunicato alle parti costituite l'avvenuto deposito della decisione, cosicché la parte interessata abbia potuto tempestivamente impugnare la pronuncia a lei sfavorevole.
Cass. civ. n. 8297/1999
La mancanza della data di pubblicazione della sentenza non è causa di nullità (ovvero di inesistenza) della sentenza stessa tutte le volte in cui la cancelleria del tribunale abbia annotato l'avvenuta pubblicazione della sentenza nel registro cronologico, l'abbia altresì trasmessa all'ufficio del registro atti giudiziari, ed abbia, infine, comunicato alle parti costituite l'avvenuto deposito della decisione, così che la parte interessata abbia potuto tempestivamente impugnare la pronuncia a lei sfavorevole. La data di pubblicazione della sentenza, difatti, indica il dies a quo per l'impugnazione nel termine indicato dall'art. 327 c.p.c., e non assume, pertanto, rilievo tutte le volte in cui l'impugnazione stessa risulti tempestivamente proposta (a prescindere, ancora, dalla considerazione che, secondo quanto disposto dall'art. 156 c.p.c., le formalità di pubblicazione della sentenza indicate nel primo comma dell'art. 133 stesso codice non sono previste dalla legge a pena di nullità).
Cass. civ. n. 5585/1999
Poiché la sentenza viene ad esistenza giuridica solo attraverso la formalità della sua pubblicazione, in caso di smarrimento avvenuto prima di tale formalità, può ritualmente procedersi — senza neanche necessità di ricorrere alla procedura di ricostruzione — alla confezione di un nuovo documento e alla sua pubblicazione a norma di legge.
Cass. civ. n. 6571/1994
L'omessa indicazione, da parte del cancelliere, della data del deposito della sentenza, non incide sulla pubblicazione della stessa, che invece consegue, così come la sua immodificabilità, al mero atto della consegna dell'originale, sottoscritto dal giudice, al cancelliere, il quale certifica, così come dispone il comma 2 dell'art. 133 c.p.c., che tale adempimento è avvenuto. Detta certificazione, infatti, costituisce una formalità estrinseca alla sentenza cui accede e perciò, se incompleta, come nel caso di mancanza della data di deposito, non ne determina la nullità, atteso che, anche ai fini della decorrenza del dies a quo per l'impugnazione annuale, ne è possibile l'identificazione, ove non risulti dalla successiva comunicazione, usando l'ordinaria diligenza, con la consultazione dell'originale della sentenza ovvero dell'annotazione della stessa sul registro del ruolo di udienza.