Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5647 del 3 marzo 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

La mancata apposizione della "coccarda" sulla sentenza e l'assenza di una sottoscrizione visibile da parte dei giudici e del cancelliere non comportano la nullità della sentenza, purché quest'ultima risulti inequivocabilmente firmata in via telematica, secondo le disposizioni degli artt. 133 e 136 c.p.c.

(massima n. 2)

Il contratto stipulato dall'amministratore di una società eccedendo dai poteri di rappresentanza fissati dall'atto costitutivo e dallo statuto non è affetto da nullità, poiché l'art. 2384, comma 2, c.c., nel testo ratione temporis applicabile, prevede solo l'inopponibilità delle limitazioni di tali poteri ai terzi, salvo che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società, così escludendo implicitamente che la violazione della disposizione possa essere invocata dal terzo contraente. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, secondo cui la stipula di un contratto di appalto da parte dell'amministratore della società committente, per un importo eccedente quello massimo stabilito in una delibera del consiglio di amministrazione, non poteva essere fatta valere dall'appaltatore).

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