(massima n. 1)
La mancata apposizione della "coccarda" sulla sentenza e l'assenza di una sottoscrizione visibile da parte dei giudici e del cancelliere non comportano la nullitą della sentenza, purché quest'ultima risulti inequivocabilmente firmata in via telematica, secondo le disposizioni degli artt. 133 e 136 c.p.c.