Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 3074 del 1 febbraio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell'art. 18, 13, co. 13, L. Fall. dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16, co. 4, del D.L. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, č idonea a far decorrere il termine "breve" per l'impugnazione in cassazione ai sensi dell'art. 18, co. 14, L. Fall., non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133, co. 2, cod. proc. civ., come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non č idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 cod. proc. civ., perché la norma del codice di rito trova applicazione solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine "breve" di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria.

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