(massima n. 1)
La copia per immagine di una sentenza o ordinanza comunicata dalla cancelleria ai sensi degli artt. 133, comma 2, c.p.c. e 16, comma 4, D.L. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, costituisce una copia autentica del provvedimento. Tale documentazione č idonea a soddisfare il requisito di produzione della copia autentica richiesta ex art. 394 c.p.c.