Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 1264 del 19 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle controversie regolate dal rito sommario, il messaggio di posta certificata ad opera della cancelleria ex art. 133 c.p.c. dell'ordinanza ex art. 702-ter, comma 6, c.p.c., in difetto della menzione nell'oggetto "pubblicazione", č inidoneo a far decorrere il termine breve per l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c., in quanto la comunicazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario deve corrispondere perfettamente al modello di comunicazione previsto dalla legge (ai sensi degli artt. 133, comma 2, c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., oltre che delle disposizioni regolamentari concernenti la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici), perché, altrimenti, i destinatari della comunicazione non sono posti in condizione di comprendere inequivocabilmente quale sia il contenuto della comunicazione, non sono allertati sul rischio di incorrere nel giudicato in caso di mancata impugnazione nel termine breve di trenta giorni e neppure vengono indotti ad aprire il file allegato alla comunicazione contenente il testo integrale del provvedimento da impugnare.

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