(massima n. 1)
In materia di controversie soggette al rito del lavoro, il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla data della pronuncia della sentenza con lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione, essendo tale procedura equivalente alla pubblicazione prescritta dall'art. 133 c.p.c., e con esonero della cancelleria dalla comunicazione della sentenza.