Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 8566 del 1 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di controversie soggette al rito del lavoro, il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla data della pronuncia della sentenza con lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione, essendo tale procedura equivalente alla pubblicazione prescritta dall'art. 133 c.p.c., e con esonero della cancelleria dalla comunicazione della sentenza.

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