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Articolo 54 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Ordinanza sulla ricusazione

Dispositivo dell'art. 54 Codice di procedura civile

L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato (1).

La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'articolo 52 (2).

Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250 (3).

Dell'ordinanza è data notizia [136] dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi [disp. att. 125] (4).

Note

(1) Visto che il procedimento di ricusazione si riferisce al giudice come persona fisica, il provvedimento con cui si conclude è analogo alla designazione del giudice istruttore fatta al momento della distribuzione delle cause tra i giudici ex art. 168bis, e, come quello, deve individuare nominativamente il giudice sostituto, che subentra nella stessa posizione giuridica del sostituito.
(2) In virtù del principio di conservazione degli atti in base al quale sono fatti salvi gli atti che, anche se proposti con forma diversa rispetto a quella prescritta dalla legge, hanno comunque raggiunto lo scopo, l'istanza di ricusazione proposta con atto di citazione e non con ricorso è normalmente tollerata.
(3) Tale comma è stato così modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.
(4) Nel caso in cui il processo non venga riassunto nel termine perentorio di sei mesi, si ha come conseguenza l'estinzione del giudizio (si cfr. 307).

Spiegazione dell'art. 54 Codice di procedura civile

Il provvedimento con cui il giudice decide sulla ricusazione assume la forma dell’ordinanza e, se l’accoglie, deve contenere l’indicazione nominale del giudice che sostituisce il ricusato.
La giurisprudenza di legittimità ha ribadito la non ricorribilità in Cassazione anche con riferimento al capo dell’ordinanza recante la condanna del ricusante al pagamento della pena pecuniaria di cui al 3° comma dell’articolo in esame, motivando tale scelta sulla base della sua natura di provvedimento meramente ordinatorio ed amministrativo (non suscettibile di acquisire autorità di giudicato) ovvero dalla sua natura di provvedimento decisorio ma non definitivo (contro di essa è pur sempre possibile dedurre censure nel corso del giudizio di merito).
Trattasi di provvedimento che ha soltanto efficacia di titolo esecutivo a favore dell’amministrazione, la cui illegittimità potrà farsi valere soltanto in sede di esecuzione o riscossione coattiva, come previsto per i titoli esecutivi che hanno carattere non giurisdizionale, ma amministrativo.

Si ritiene possa essere utile ricordare che il terzo comma dell’articolo in esame è stato modificato a seguito della riforma operata con la Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Le differenza rispetto alla versione previgente riguardano:
  1. il venir meno di un automatismo tra la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto della ricusazione, da una lato, e la condanna della parte che aveva avanzato la relativa istanza al pagamento di una pena pecuniaria, dall’altro lato. Adesso, infatti, è lasciato alla discrezionalità del giudice condannare o meno la parte che ha proposto la ricusazione al pagamento di una pena pecuniaria, in caso di inammissibilità o di reiezione della ricusazione.
  2. non è più lasciata al giudice la facoltà di scegliere se irrogare la sanzione pecuniaria alla parte o al difensore di quest’ultima: adesso può essere sanzionata soltanto la parte.
  3. nel testo precedente era previsto che la pena pecuniaria non potesse superare 10 euro; adesso, invece, la misura della pena è stata incrementata, disponendo la norma attuale che non può essere superiore a 250 euro.

La giurisprudenza ha voluto porre in rilievo il carattere strumentale dell’istanza di ricusazione rispetto alla decisione di merito, affermando, proprio sulla base di ciò, che qualora venga rimossa la causa che ha dato luogo alla ricusazione, viene anche meno la necessità di provvedere su di essa; in tal senso si argomenta dall’art. 39 del c.p.p., norma che, seppure dettata per il processo penale, viene dalla Corte di Cassazione ritenuta espressione di un principio di carattere generale, in forza del quale la ricusazione deve considerarsi come non proposta allorché il giudice, anche successivamente ad essa, dichiari di astenersi e l’astensione venga accolta (in questo caso viene anche meno la possibilità di pronunciare la condanna della parte al pagamento della pena pecuniaria ex art. 54 co. 3 cpc).

L’ultimo comma della norma impone alla cancelleria l’obbligo di dare notizia dell’ordinanza che decide sulla ricusazione al giudice ed alle parti, e ciò per porre queste ultime nella condizione di provvedere alla riassunzione della causa entro il termine di sei mesi.
L’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione segna automaticamente il dies ad quem dell’effetto sospensivo (si veda in tal senso l’ultimo comma dell’art. 52 del c.p.c.); pertanto, entro sei mesi dalla conoscenza di tale evento (derivante, come visto prima, dalla comunicazione che deve darne la cancelleria), la parte interessata, se intende evitare l’estinzione dello stesso, è tenuta a riassumere il processo sospeso.
Non può essere ritenuta equipollente alla riassunzione la proposizione di un ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., e ciò in considerazione della diversa finalità di tale strumento impugnatorio rispetto a quella di riattivare il giudizio.

Massime relative all'art. 54 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 24007/2017

L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione dello “iudex suspectus” segna automaticamente il "dies ad quem" dell'effetto sospensivo, ricollegato alla proposizione di quell'istanza dall'ultimo comma dell'art. 52 c.p.c., sicché, entro sei mesi dalla conoscenza di tale evento, la parte interessata, per evitare l’estinzione dello stesso, è tenuta a riassumere il processo sospeso, senza che la proposizione di un ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso detta ordinanza possa essere ritenuta equipollente alla riassunzione, in ragione della diversa finalità di tale strumento impugnatorio rispetto a quella di riattivare il giudizio.

Cass. civ. n. 2562/2016

L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione perché, pur avendo natura decisoria, manca del necessario carattere di definitività e non ne è precluso il riesame nel corso del processo, attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o con il concorso del) "iudex suspectus", in quanto l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice ricusato si risolve in motivo di nullità dell'attività da lui svolta e, quindi, di gravame della sentenza dal medesimo emessa. Né può dubitarsi della conformità alla Costituzione dell'art. 53, comma 2, c.p.c., laddove non prevede l'impugnabilità, con il ricorso predetto, dell'ordinanza che decide sulla ricusazione del giudice, dovendosi ritenere il principio di imparzialità sufficientemente garantito dalla possibilità per la parte, che abbia visto rigettata la propria corrispondente istanza, di chiedere al giudice di appello un riesame di tale pronuncia impugnando la sentenza conclusiva resa da quello invano ricusato. (Dichiara inammissibile, Trib. Reggio Emilia, 15/04/2014).

Cass. civ. n. 9260/2015

In tema di ricusazione, l'ordinanza di condanna della parte al pagamento della pena pecuniaria di cui all'art. 54, terzo comma, cod. proc. civ., non costituisce provvedimento definitivo e, pertanto, non è suscettibile d'impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione, attesa la possibilità di dedurre, contro di essa, censure nel giudizio di merito, in via consequenziale rispetto alla richiesta di riesame della statuizione d'inammissibilità o di rigetto dell'istanza di ricusazione o anche in via autonoma.

Cass. civ. n. 27404/2008

Il provvedimento presidenziale relativo alla notifica del ricorso per ricusazione al giudice ricusato e alla controparte e quello di rigetto dell'istanza di revoca del primo nonché l'ordinanza collegiale di rigetto dell'istanza di ricusazione non sono suscettibili di passare in cosa giudicata, trattandosi di provvedimenti privi del requisito della decisorietà, in quanto aventi natura sostanzialmente amministrativa, e del requisito della definitività.

Cass. civ. n. 9258/2004

Una volta definito il procedimento di ricusazione del giudice (nella specie: con la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della relativa istanza), cessa la causa di sospensione del processo disposta con il provvedimento assunto ai sensi dell'art. 52, ultimo comma, c.p.c., sicché, essendo questo provvedimento venuto meno, deve ritenersi inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse determinata dalla cessazione della materia del contendere, il ricorso per regolamento di competenza proposto avverso detto provvedimento, stante, appunto, la mancanza attuale dell'oggetto dell'impugnazione. Né, in mancanza di un provvedimento su cui la pronuncia della Corte possa incidere, l'interesse alla decisione del regolamento di competenza può derivare dalla mera eventualità di altra e futura iniziativa processuale della controparte di reiterazione dell'istanza di ricusazione, tanto più che non è configurabile un interesse ad ottenere una pronuncia giudiziaria che valga per situazioni processuali future ed eventuali.

Cass. civ. n. 9240/2002

L'ordinanza che, in accoglimento di istanza di ricusazione, anziché designare nominativamente il giudice sostituto, sostituisca il ricusato con un ufficio impersonalmente indicato, comporta la nullità (e non l'inesistenza) della sentenza emessa dal giudice così designato, per vizio di costituzione del giudice stesso. Tale nullità, in base al richiamo operato dall'art. 158 c.p.c. al successivo art. 161, non si sottrae al principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, con la conseguenza che, se non è stata rilevata — d'ufficio o su eccezione — dal giudice mal costituito, deve essere denunziata in sede di gravame, dovendosi altrimenti ritenere sanata a seguito del formarsi del giudicato sul punto.

Cass. civ. n. 4577/1997

In caso di astensione del giudice, il relativo procedimento si esaurisce fra il giudice che si astiene ed il presidente del collegio, senza che la sostituzione del giudice astenutosi con altro magistrato incida sul principio costituzionale del giudice naturale.

Cass. civ. n. 1113/1984

L'art. 54 primo comma c.p.c., il quale dispone che l'ordinanza che accoglie l'istanza di ricusazione designa «il giudice» che deve sostituire quello ricusato, si riferisce non al giudice-ufficio, ma al giudice-persona, rispetto al quale soltanto sono riscontrabili le situazioni giustificative della ricusazione medesima.

La riunione di due procedimenti, in relazione ad esigenze di più comoda ed economica trattazione, non interferisce sulla loro autonomia ed individualità. Ciò comporta che la pronuncia resa sull'istanza di ricusazione del giudice, in uno di detti procedimenti, non osta all'emanazione di un diverso provvedimento sulla ricusazione dello stesso giudice nell'altro procedimento.

Cass. civ. n. 1387/1983

L'accoglimento dell'istanza di ricusazione conferisce giuridica rilevanza all'incapacità relativa del giudice ricusato, con conseguente nullità della sentenza quando tale giudice abbia fatto parte del collegio che ha deciso la controversia, per cui è stato ricusato.

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