Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 21157 del 29 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di rigetto di un'istanza di ricusazione, il termine per la riassunzione del processo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, cod. proc. civ., decorre dalla data di comunicazione del rigetto ai difensori delle parti, e non dalla data della comunicazione personale alla parte che ha presentato l'istanza di ricusazione.

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