Cassazione civile Sez. VI-1 sentenza n. 2562 del 9 febbraio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione perché, pur avendo natura decisoria, manca del necessario carattere di definitività e non ne è precluso il riesame nel corso del processo, attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o con il concorso del) "iudex suspectus", in quanto l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice ricusato si risolve in motivo di nullità dell'attività da lui svolta e, quindi, di gravame della sentenza dal medesimo emessa. Né può dubitarsi della conformità alla Costituzione dell'art. 53, comma 2, c.p.c., laddove non prevede l'impugnabilità, con il ricorso predetto, dell'ordinanza che decide sulla ricusazione del giudice, dovendosi ritenere il principio di imparzialità sufficientemente garantito dalla possibilità per la parte, che abbia visto rigettata la propria corrispondente istanza, di chiedere al giudice di appello un riesame di tale pronuncia impugnando la sentenza conclusiva resa da quello invano ricusato. (Dichiara inammissibile, Trib. Reggio Emilia, 15/04/2014).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.