Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1113 del 14 febbraio 1984

(5 massime)

(massima n. 1)

Il provvedimento sull'istanza di ricusazione, da parte del giudice indicato come competente dall'art. 53 c.p.c. (nella specie, presidente del tribunale, trattandosi di ricusazione del pretore), non trova ostacolo o preclusione nella circostanza che su tale istanza abbia già deciso lo stesso giudice ricusato, sia pure in termini di dichiarazione d'inammissibilità, tenuto conto che detto giudice ricusato si trova in situazione di carenza assoluta del potere di statuire sull'istanza medesima, sicché la sua decisione deve ritenersi giuridicamente inesistente.

(massima n. 2)

L'art. 54 primo comma c.p.c., il quale dispone che l'ordinanza che accoglie l'istanza di ricusazione designa «il giudice» che deve sostituire quello ricusato, si riferisce non al giudice-ufficio, ma al giudice-persona, rispetto al quale soltanto sono riscontrabili le situazioni giustificative della ricusazione medesima.

(massima n. 3)

L'ordinanza resa sull'istanza di ricusazione, a norma dell'art. 53 c.p.c., non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, in quanto si tratta di un provvedimento privo di portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo, né incidente sull'organo-giudice o sui criteri di costituzione del medesimo, ma esclusivamente diretto, in via ordinaria e strumentale, ed in esito ad un procedimento incidentale di tipo sostanzialmente amministrativo, ad assicurare interessi di ordine generale sull'imparzialità ed il corretto esercizio dell'attività giudiziaria da parte del giudice-persona.

(massima n. 4)

L'ordinanza resa sull'istanza di ricusazione, a norma dell'art. 53 c.p.c., non è impugnabile con ricorso per regolamento di competenza, in quanto si tratta di un provvedimento ordinatorio, privo di contenuto decisorio su posizioni di diritto soggettivo, che definisce un procedimento incidentale di tipo sostanzialmente amministrativo, in relazione alla tutela di interessi di ordine generale, e che non incide su questioni di competenza, essendo esclusivamente rivolto all'eventuale sostituzione della persona fisica del giudice nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario. Tale principio non resta escluso per il caso in cui detta ordinanza, emanata dal giudice indicato dal citato art. 53 (nella specie, presidente del tribunale su ricusazione del pretore), sia intervenuta dopo che il giudice ricusato abbia già statuito sull'istanza di ricusazione (nella specie, dichiarandone l'inammissibilità), dato che siffatta statuizione deve ritenersi giuridicamente inesistente, in carenza assoluta del relativo potere, e conseguentemente inidonea ad implicare, nei riguardi del successivo provvedimento del giudice competente, questioni denunciabili con il suddetto regolamento.

(massima n. 5)

La riunione di due procedimenti, in relazione ad esigenze di più comoda ed economica trattazione, non interferisce sulla loro autonomia ed individualità. Ciò comporta che la pronuncia resa sull'istanza di ricusazione del giudice, in uno di detti procedimenti, non osta all'emanazione di un diverso provvedimento sulla ricusazione dello stesso giudice nell'altro procedimento.

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