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Articolo 53 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Giudice competente

Dispositivo dell'art. 53 Codice di procedura civile

Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se è ricusato un giudice di pace; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte (1) (2).

La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte (3)(4).

Note

(1) Tale comma è stato così sostituito dall'articolo 57, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.
(2) Il giudizio di ricusazione si inserisce come un incidente nel processo principale e ha ad oggetto il potere del giudice. Pertanto, il soggetto ricusante si confronta con la controparte del giudizio principale, che deve essere messa nella posizione di contraddire e quindi deve essergli comunicato il deposito del ricorso.
Competente a decidere sulla ricusazione, come si evince dalla lettera della norma, deve essere necessariamente un giudice diverso da quello ricusato.
(3) In dottrina si distinguono due posizioni in ordine alla natura del procedimento di ricusazione:
1. in base alla tesi della natura amministrativa il giudice ricusato non può considerarsi parte del procedimento e quindi non può essergli deferito nè il giuramento nè l'interrogatorio;
2. in base alla tesi della natura giurisdizionale del procedimento di ricusazione sono parti del giudizio il ricusante, il giudice ricusato, la controparte del ricusante e il P.M. interveniente.
Non è ammissibile, invece, l'intervento di terzi.
(4) Il provvedimento conclusivo di tale sommario giudizio riveste la forma dell'ordinanza che ha natura meramente decisoria, ordinatoria e strumentale, in quanto decide su un'istanza diretta a far valere l'imparzialità dell'organo giudicante. Pertanto, non è prevista alcuna impugnazione né la ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost., salva l'impugnativa al giudice della sola legittimità del capo dell'ordinanza con cui si statuisca circa le spese del procedimento.

Spiegazione dell'art. 53 Codice di procedura civile

La norma indica tutti gli organi a cui è demandato l’onere di decidere sulla ricusazione; così si avrà che:
  1. se ad essere ricusato è un Giudice di Pace della circoscrizione, competente a decidere della causa è il Presidente del Tribunale;
  2. se, invece, ad essere ricusato è uno dei componenti del collegio o della Corte o tutto il collegio, allora sull’istanza di ricusazione decide tutto il collegio.

In riferimento a tale ultima ipotesi (ricusazione di uno dei componenti del Tribunale o della Corte) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale in ordine alla attribuzione della competenza a decidere sulla ricusazione al medesimo collegio a cui appartiene il giudice ricusato, fondata sul presupposto che ciò non garantirebbe un giudizio imparziale (la serenità del giudizio potrebbe essere pregiudicata per l’inevitabile instaurazione di rapporti interpersonali di vario tipo che si vengono ad instaurare tra magistrati che operano quotidianamente nello stesso collegio).
E’ stata così prospettata una soluzione analoga a quella dettata dal primo comma dell’art. 40 del c.p.p., il quale demanda la decisione sulla ricusazione di un giudice del Tribunale alla Corte d’Appello e di un giudice di Corte d’Appello ad una sezione della stessa Corte diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.
La Corte Costituzionale, tuttavia, ha ritenuto infondata tale questione, sostenendo che l’attribuzione della competenza a decidere al Collegio deve intendersi, secondo una interpretazione conforme a Costituzione, come attribuzione ad un collegio di cui continuano a far parte solo componenti diversi da quello o da quelli ricusati (così Corte Cost. n. 78 del 21.03.2002).

Dispone il secondo comma che la decisione sulla ricusazione viene pronunciata con ordinanza non impugnabile.
La sua inoppugnabilità discende dal fatto che si tratta di un provvedimento per sua stessa natura privo di portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo, essendo diretto esclusivamente, sotto un profilo ordinatorio e strumentale, ed a conclusione di un procedimento di tipo sostanzialmente amministrativo, ad assicurare il soddisfacimento di interessi di ordine generale ed il corretto esercizio dell’attività giudiziaria da parte del giudice persona.

Malgrado il tenore letterale della disposizione, parte della dottrina ha affermato che l’ordinanza in esame, a prescindere dalla sua forma, costituisca un provvedimento sostanzialmente decisorio su un diritto processuale fondamentale, qual è il diritto ad essere giudicati da un giudice terzo ed imparziale, come tale direttamente impugnabile in Cassazione ex art. 111 Cost..
In contrario, altra parte della dottrina ha fatto osservare che una soluzione di tale tipo presenta degli inconvenienti, quali:
  1. il ricorso per Cassazione consente un controllo di mera legalità e non una verifica sulla sussistenza di una delle ipotesi di incompatibilità previste dall’art. 51 del c.p.c.;
  2. poiché tale impugnazione determina l’automatica sospensione del processo, si rischierebbe di dilatare eccessivamente i tempi del giudizio, potendo essere usato quale strumento dilatorio.
Sulla base di tali ultime considerazioni, pertanto, si è ritenuta preferibile in dottrina la tesi che esclude la proponibilità, avverso la decisione sulla ricusazione, del rimedio di cui all’art. 111 cost.

Anche nella giurisprudenza di legittimità è per lungo tempo prevalsa la tesi che nega l’impugnabilità dell’ordinanza sulla ricusazione, argomentando dal rilievo secondo cui si tratta di un provvedimento conclusivo di un procedimento incidentale di tipo amministrativo e non potendosi a tale ordinanza attribuire natura sostanziale di sentenza. E’ stato sostenuto, infatti, che tale natura può attribuirsi solo ai provvedimenti giurisdizionali caratterizzati da decisorietà (ovvero che risolvono una controversia su un diritto soggettivo o uno status) e da definitività (nel senso che l’ordinamento non prevede rimedi diversi contro il provvedimento decisorio, essendo come tale idoneo a pregiudicare irrimediabilmente quel diritto o quello status).

Più di recente, invece, si è affermata la tesi secondo cui, a seguito della modifica dell’art. 111 cost, ad opera della Legge costituzionale n. 2/1999, l’esigenza di far decidere la controversia ad un giudice imparziale non può più qualificarsi come una mera questione amministrativa di organizzazione degli uffici giudiziari, ma costituisce un diritto soggettivo della parte processuale, riconosciuto come tale sia dalla Costituzione che dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Da ciò se ne deve far discendere, quale naturale conseguenza, che l’ordinanza che decide sull’istanza di ricusazione ha senza dubbio natura decisoria, ma difetta del carattere della definitività, altro presupposto fondamentale per ammetterne l’impugnabilità con ricorso straordinario per Cassazione; ciò, tuttavia, non impedisce che il suo contenuto possa ritenersi suscettibile di essere riesaminato nel corso del processo attraverso un controllo sulla pronuncia del giudice sospetto.
Ed ecco che, allora, l’eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice ricusato si converte in motivo di nullità dell’attività svolta dal giudice stesso e, dunque, di gravame della sentenza dallo stesso pronunciata.

E’ stato, inoltre, evidenziato che la natura ordinatoria del provvedimento non può intendersi esclusa da una eventuale condanna al pagamento di una pena pecuniaria posta a carico della parte o del difensore che ha chiesto la ricusazione, in quanto tale misura sanzionatoria ha carattere accessorio e non riguarda l’oggetto del processo, costituendo semplicemente manifestazione di un potere disciplinare che il giudice esercita nei confronti della parte che ha violato il dovere di non intralciare l’organizzazione giudiziaria.

Massime relative all'art. 53 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 24007/2017

L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione dello “iudex suspectus” segna automaticamente il "dies ad quem" dell'effetto sospensivo, ricollegato alla proposizione di quell'istanza dall'ultimo comma dell'art. 52 c.p.c., sicché, entro sei mesi dalla conoscenza di tale evento, la parte interessata, per evitare l’estinzione dello stesso, è tenuta a riassumere il processo sospeso, senza che la proposizione di un ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso detta ordinanza possa essere ritenuta equipollente alla riassunzione, in ragione della diversa finalità di tale strumento impugnatorio rispetto a quella di riattivare il giudizio.

Cass. civ. n. 4098/2017

In tema di ricusazione, ove la relativa istanza sia proposta nei confronti di un consigliere della Corte di cassazione, il conseguente procedimento camerale è regolato dall'art. 53, comma 2, c.p.c., con le formalità partecipative ivi previste, quale disciplina speciale, applicabile "ratione materiae", rispetto a quella di cui al d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016.

Cass. civ. n. 16627/2014

È manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 53, primo comma, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui attribuisce la decisione sulla ricusazione del giudice togato ad un collegio di soli giudici togati, atteso che il procedimento di ricusazione non è un procedimento "a carico" del giudice ricusato, e neppure un procedimento del quale egli sia "parte", sicché non rileva il generico sospetto di parzialità del giudice della ricusazione in ragione della mera "colleganza" col giudice ricusato.

In tema di procedimento di ricusazione del giudice, l'art. 53, secondo comma, cod. proc. civ., per il quale sulla ricusazione si decide "udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte", attribuisce al giudice ricusato il diritto di essere ascoltato, ma non lo obbliga a rendere informazioni o chiarimenti, tranne che il giudice della ricusazione lo ritenga necessario per finalità istruttorie.

Cass. civ. n. 9967/2003

In tema di ricusazione, la disposizione contenuta nell'art. 53 c.p.c., che attribuisce al collegio la competenza a decidere sulla ricusazione quando sia ricusato uno dei componenti del collegio giudicante del Tribunale o della Corte, va interpretata nel senso che del collegio che decide sull'istanza di ricusazione non debbano comunque far parte il giudice o i giudici ricusati.

Cass. civ. n. 14574/2002

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, c.p.c., nella parte in cui attribuisce al collegio la competenza a decidere sulla ricusazione quando sia ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte (nella specie, corte di cassazione) senza prescrivere, a differenza della corrispondente norma del codice di procedura penale (art. 40), che quel collegio sia composto da giudici appartenenti a sezione diversa da quella del giudice ricusato, atteso che la norma impugnata è conforme al principio di terzietà e imparzialità del giudice (art. 111 Cost.), prescrivendo che del collegio non faccia parte il giudice ricusato (come si evince dalla previsione della sua audizione, contenuta nel secondo comma), mentre rientra nella insindacabile discrezionalità del legislatore ordinario l'apprezzamento delle diverse esigenze del giudizio civile e di quello penale, che inducono a differenziare discipline dei rispettivi provvedimenti incidentali di ricusazione, anche in ordine alla determinazione dell'organo collegiale competente, senza che per ciò risulti vulnerato il principio di eguaglianza e di ragionevolezza espresso nell'art. 3 Cost.

Cass. civ. n. 1285/2002

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e in relazione all'art. 41, primo comma c.p.p., nella parte in cui dichiara non impugnabile l'ordinanza che decide sulla ricusazione; infatti, la diversità di disciplina dell'ordinanza che decide sulla ricusazione nel processo civile e nel processo penale è giustificata dalle particolari esigenze sottese a quest'ultimo.

Cass. civ. n. 1113/1984

Il provvedimento sull'istanza di ricusazione, da parte del giudice indicato come competente dall'art. 53 c.p.c. (nella specie, presidente del tribunale, trattandosi di ricusazione del pretore), non trova ostacolo o preclusione nella circostanza che su tale istanza abbia già deciso lo stesso giudice ricusato, sia pure in termini di dichiarazione d'inammissibilità, tenuto conto che detto giudice ricusato si trova in situazione di carenza assoluta del potere di statuire sull'istanza medesima, sicché la sua decisione deve ritenersi giuridicamente inesistente.

L'ordinanza resa sull'istanza di ricusazione, a norma dell'art. 53 c.p.c., non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, in quanto si tratta di un provvedimento privo di portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo, né incidente sull'organo-giudice o sui criteri di costituzione del medesimo, ma esclusivamente diretto, in via ordinaria e strumentale, ed in esito ad un procedimento incidentale di tipo sostanzialmente amministrativo, ad assicurare interessi di ordine generale sull'imparzialità ed il corretto esercizio dell'attività giudiziaria da parte del giudice-persona.

L'ordinanza resa sull'istanza di ricusazione, a norma dell'art. 53 c.p.c., non è impugnabile con ricorso per regolamento di competenza, in quanto si tratta di un provvedimento ordinatorio, privo di contenuto decisorio su posizioni di diritto soggettivo, che definisce un procedimento incidentale di tipo sostanzialmente amministrativo, in relazione alla tutela di interessi di ordine generale, e che non incide su questioni di competenza, essendo esclusivamente rivolto all'eventuale sostituzione della persona fisica del giudice nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario. Tale principio non resta escluso per il caso in cui detta ordinanza, emanata dal giudice indicato dal citato art. 53 (nella specie, presidente del tribunale su ricusazione del pretore), sia intervenuta dopo che il giudice ricusato abbia già statuito sull'istanza di ricusazione (nella specie, dichiarandone l'inammissibilità), dato che siffatta statuizione deve ritenersi giuridicamente inesistente, in carenza assoluta del relativo potere, e conseguentemente inidonea ad implicare, nei riguardi del successivo provvedimento del giudice competente, questioni denunciabili con il suddetto regolamento.

Cass. civ. n. 1387/1983

L'accoglimento dell'istanza di ricusazione conferisce giuridica rilevanza all'incapacità relativa al giudice ricusato, con conseguente nullità della sentenza quando tale giudice abbia fatto parte del collegio che ha deciso la controversia, per cui è stato ricusato.

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