(massima n. 1)
Alla controversia avente ad oggetto il trasferimento mortis causa di partecipazioni sociali (nella specie, per effetto di legato testamentario) non si applica il criterio di determinazione della competenza territoriale, previsto dall'art. 23 c.p.c., poiché essa, pur comportando una modifica soggettiva della compagine dei soci, non incide sul rapporto sociale.