(massima n. 1)
L'ambito di applicazione dell'art. 23 c. p.c. - che prevede, per le cause tra condomini, il foro speciale esclusivo del giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale - non č limitato alle liti tra singoli condomini attinenti ai rapporti giuridici derivanti dalla proprietā delle parti comuni dell'edificio o dall'uso e godimento delle stesse, rientrandovi anche la domanda di risarcimento del danno da infiltrazioni provenienti dalla proprietā esclusiva di altro condomino.