Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1985 del 20 maggio 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

La causa promossa da un terzo estraneo nei confronti di una societą, per ottenere dai soci il rimborso di spese eseguite nel corso delle operazioni di liquidazione della societą stessa, a lui affidate, verte su un rapporto diverso da quello sociale e non č, pertanto, soggetta al foro previsto dall'art. 23 c.p.c. per le cause fra soci (giudice del luogo dove ha sede la societą), a nulla rilevando che l'attore abbia assunto la qualitą di socio in un momento successivo.

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