Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 13049 del 15 maggio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di competenza territoriale, la previsione per le cause societarie (comprese quelle tra ex soci o tra soci ed ex soci) del foro speciale esclusivo del luogo in cui ha sede la societą, stabilita nell'art. 23 c.p.c. esime la parte eccipiente dall'onere di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti ex art. 19 c.p.c., tanto pił che, nel caso di una societą priva di personalitą giuridica, come nella specie, si presume la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attivitą sociale.

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