Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2846 del 7 giugno 1978

(1 massima)

(massima n. 1)

Il foro speciale previsto dall'art. 23 c.p.c. si riferisce esclusivamente alle cause vertenti fra soci, anche se il regolamento dei loro rapporti possa poi incidere nella sfera giuridica della societą; conseguentemente, tale foro speciale non opera nel caso in cui l'usufruttuaria di azioni di una societą agisca per sentir riconoscere il proprio diritto di usufrutto uxorio anche sulla quota delle azioni gratuitamente distribuite dalla societą in occasione di aumenti di capitale, trattandosi di controversia tra usufruttuario e nudo proprietario di azioni sociali.

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