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Articolo 24 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali

Dispositivo dell'art. 24 Codice di procedura civile

Per le cause relative alla gestione di una tutela o di una amministrazione patrimoniale conferita per legge o per provvedimento dell'autorità è competente il giudice del luogo d'esercizio della tutela o dell'amministrazione (1) (2).

Note

(1) La norma indica un foro esclusivo (si cfr.18) ma derogabile: riguarda le cause concernenti un rapporto di gestione di beni altrui o di tutela dell'altrui persona, che abbia origine nella legge o nel provvedimento dell'autorità. La norma risulta applicabile alla tutela dei minori, degli interdetti, all'amministrazione dei beni dell'assente, del fondo patrimoniale dei coniugi, dei beni della comunione, dell'eredità giacente, alla custodia giudiziaria, al sequestro conservativo e giudiziario.
(2) Ai fini della determinazione del foro competente è necessario aver riguardo o al luogo in cui la tutela e l'amministrazione sono state materialmente svolte ovvero, nel caso in cui l'esercizio sia avvenuto in più luoghi, a quello in cui la gestione si è svolta prevalentemente. Di norma tali luoghi coincidono con il domicilio dell'amministratore o dell'amministrato.

Spiegazione dell'art. 24 Codice di procedura civile

Il foro previsto dalla norma in esame è di tipo reale, esclusivo e derogabile (la deroga può far seguito sempre ad un accordo tra le parti stipulato ex art. 28 del c.p.c.).
Come può agevolmente desumersi dalla sua lettura, non rientrano nel campo di applicazione di questa norma le amministrazioni di carattere negoziale, ossia quella che originano dalla volontà privata, mentre essa vale per tutte quelle che originano dalla legge o da un provvedimento amministrativo.

Per tutela si intende l’insieme di poteri e di doveri attribuiti ad un soggetto nominato dal giudice al fine di curare gli interessi personali e patrimoniali di un incapace legale, che può essere un minore non sottoposto a potestà genitoriale o un interdetto.
Per amministrazione patrimoniale si intende quel complesso di atti volti al buon governo di un patrimonio, con il quale si intende conservare l’integrità o l’efficienza produttiva dei beni che lo compongono, avendo riguardo alla loro complessiva consistenza economica (e non alla loro entità numerica).

Così, volendo fare dei riferimenti concreti, può dirsi che nell’ambito applicativo di tale norma vi rientrano tutte le controversie riguardanti la tutela dei minori (artt. 343 e ss. c.c.) e degli interdetti (art. 424 del c.c.), le amministrazione conferite per legge ed aventi ad oggetto i beni dell’assente (art. 52 del c.c.), il fondo patrimoniale tra coniugi (art. 168 del c.c.), i beni della comunione (artt. 180 e 182 c.c.) e quelli dell’eredità giacente (art. 528 del c.c.).
In tutti questi casi, giudice territorialmente competente è quello del luogo nel quale la tutela o l’amministrazione vengono di fatto esercitate, luogo che, sotto un profilo pratico, normalmente coincide con il domicilio dell’amministratore o con quello del soggetto amministrato.

Potrebbe presentarsi il caso in cui l’esercizio dell’amministrazione sia avvenuto in diversi luoghi: per tale ipotesi il riferimento va fatto, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, al luogo in cui si è svolta in maniera prevalente la gestione.

La giurisprudenza, infine, esclude che questa norma possa trovare applicazione in ambito societario.

Massime relative all'art. 24 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 7621/2012

L'art. 24 c.p.c. nel designare la competenza del "giudice di esercizio della tutela", intende riferirsi al giudice presso il quale la tutela risulti formalmente aperta ed al quale il tutore debba presentare il rendiconto, ovvero, in caso di omissione, possa procedersi ai sensi dell'art. 386, terzo comma, c.c.; infatti, il termine "tutela" rinvia ad una precisa nozione giuridica, che include il complesso delle attivitą svolte, nell'interesse della persona ad essa soggetta, non solo dal tutore, ma soprattutto dall'autoritą giudiziaria.

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