Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1688 del 7 giugno 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

La competenza del giudice del luogo dove ha sede la societą, prevista dall'art. 23 c.p.c., ha come presupposto essenziale, anche nell'ipotesi in cui la societą sia sciolta, che si tratti di cause fra soci, cioč fra soggetti che rivestano o abbiano rivestito la qualitą di soci. Conseguentemente, poiché nelle societą di persone, anche se costituite da due soli soci, gli eredi del socio defunto, salvo il caso di specifici accordi con i soci superstiti, non acquistano, per effetto della morte del loro dante causa, la qualitą di soci, la competenza per territorio in relazione alla causa promossa dai detti eredi per ottenere la liquidazione della quota sociale del loro dante causa si determina in base alle regole generali.

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