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Articolo 206 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Dispositivo dell'art. 206 Codice della strada

1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.

3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale dà in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.

Massime relative all'art. 206 Codice della strada

Cass. civ. n. 23631/2006

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la disciplina dettata dagli artt. 203 e 204 del codice della strada, che conferiscono efficacia di titolo esecutivo, rispettivamente, al verbale di accertamento non opposto ovvero alla successiva ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione, e dal successivo art. 206, che, ai fini della riscossione della stessa, dichiara applicabili, mediante il rinvio all’art. 27 della legge n. 689 del 1981, le norme previste per l’esazione delle imposte dirette, costituisce, tanto con riferimento alla fase della formazione del titolo esecutivo, quanto in relazione a quella della esecuzione coattiva, un sistema tassativo e derogatorio rispetto a quello previsto dalla normativa generale; l’amministrazione, pertanto, è priva della facoltà di ricorrere, in alternativa al predetto sistema, ai normali mezzi previsti dalla legge per la formazione del titolo esecutivo o per procedere ad esecuzione forzata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva invece ritenuto ammissibile, in questa materia, il ricorso dell’amministrazione alla procedura monitoria e, decidendo nel merito, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto).

Cass. civ. n. 16217/2001

In tema di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla circolazione stradale, il richiamo contenuto nell'alt 206 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 — per il tramite del rinvio operato da tale disposizione all’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 — alle norme sulla esazione delle imposte dirette non si estende, secondo un’interpretazione adeguatrice rispettosa dell’art. 24 Cost., agli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo anteriore alle modifiche apportate con il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), che riservano all’intendente di finanza la cognizione dell’opposizione agli atti esecutivi e il potere di sospensione dell’esecuzione, e sanciscono il divieto di opposizione all’esecuzione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria; ne consegue che, in tale materia, non è precluso l’esperimento delle opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.

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