Cassazione civile Sez. I sentenza n. 117 del 9 gennaio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

L’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 nel disporre che l’autore della violazione amministrativa è ammesso al pagamento in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, non prevede l’obbligo della Autorità procedente di dare avviso della facoltà di attuare siffatto pagamento, con la conseguenza che siffatta omissione non preclude il diritto del contravventore di eseguire detto pagamento.

(massima n. 2)

In tema di sanzioni amministrative, la mancata indicazione, nel verbale di accertamento della violazione, dell’ufficio presso il quale può essere eseguito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 legge 24 novembre 1981, n. 689, comporta lo spostamento dell’inizio della decorrenza del termine fino al momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza dello ufficio amministrativo destinatario del pagamento.

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