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Articolo 167 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi

Dispositivo dell'art. 167 Codice della strada

1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.

1-bis. Nel rilevamento della massa dei veicoli effettuato con gli strumenti di cui al comma 12 si applica una riduzione pari al 5 per cento del valore misurato, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di cui al comma 12-bis si applica una riduzione pari al 10 per cento del valore misurato(1).

2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

  1. a) da € 42 a € 173, se l'eccedenza non supera 1 t;
  2. b) da € 87 a € 345, se l'eccedenza non supera le 2 t;
  3. c) a € 173 a € 695, se l'eccedenza non supera le 3 t;
  4. d) da € 431 a € 1.734, se l'eccedenza supera le 3 t(2).

2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi quella indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2(2).

3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché l'eccedenza non superi rispettivamente il 5, il 15, il 25 per cento, oppure superi il 25 per cento della massa complessiva(2).

3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 10 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3(2).

4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettere e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.

5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis; in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso, applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore(2).

6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso.

7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694, ferma restando la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile.

8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.

9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.

10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al 5 per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti(2).

10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al 5 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione(2).

11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione(2).

12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo statico in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l' accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido(2).

12-bis. Costituiscono altresì fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido(1).

13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.

Note

(1) Tale comma è stato introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera h-bis), del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lettera h-bis), del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.

Spiegazione dell'art. 167 Codice della strada


Massime relative all'art. 167 Codice della strada

Cass. civ. n. 18062/2007

Ai sensi degli artt. 3 e 196 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per le violazioni al codice della strada punibili con la sanzione pecuniaria, la responsabilità del proprietario del veicolo è presunta e lo stesso ha l’onere di offrire la prova liberatoria, dimostrando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà; tale prova è tuttavia esclusa, ai sensi del terzo comma dell’art. 196 citato, quando la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o di un’associazione priva di responsabilità o comunque da un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, attesoché, in considerazione della relazione di immedesimazione o di preposizione che lega l’ente o l’imprenditore all’agente, l’attività posta in essere da quest’ultimo nell’esercizio e nell’ambito delle attribuzioni conferitegli, è direttamente riferibile ai primi. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la S.C. ha confermato, correggendone la motivazione, la sentenza del giudice di pace che, ritenendo provata la violazione ascritta a titolo di responsabilità oggettiva, aveva rigettato l’opposizione proposta da una società avverso i verbali con cui le era stata contestata la violazione di cui all’art. 167, comma nove, del codice della strada per aver consentito la circolazione di un veicolo di sua proprietà in eccedenza di peso, essendo risultato che il trasporto era stato effettuato da dipendenti dell’imprenditore nell’esercizio di attività d’impresa).

Cass. pen. n. 31392/2002

Non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità l’inottemperanza, da parte del conducente di un autoveicolo cui sia stata contestata la violazione amministrativa prevista dall’art. 167 cod. strad. per avere circolato con carico superiore al consentito, all’ordine di ridurlo nei limiti di legge, in quanto quest’ultimo costituisce mera raccomandazione di non perseverare nell’illecito, la cui inosservanza (nella specie rilevata e contestata nel corso del medesimo trasporto) realizza una nuova infrazione amministrativa e non la contravvenzione di cui all’art. 650 c.p., stante la funzione sussidiaria assegnata dalla legge a quest’ultima disposizione.

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