(massima n. 1)
            Le spese postali sostenute dall’amministrazione per  la  notificazione  del  verbale  di  contestazione  di un’infrazione al codice della strada formano un tutt’uno con  la  somma  dovuta  a  titolo  di  sanzione  pecuniaria, con  la  conseguenza  che  non  ha  diritto  al  beneficio dell’applicazione della sanzione in misura ridotta, di cui all’art. 202 del codice della strada, il trasgressore che, entro  sessanta  giorni  dalla  notificazione,  paghi l’ammontare della sanzione, ma non quello delle spese postali,  e  che  l’amministrazione  può  procedere esecutivamente per il  recupero della differenza.