Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14818 del 7 agosto 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Le spese postali sostenute dall’amministrazione per la notificazione del verbale di contestazione di un’infrazione al codice della strada formano un tutt’uno con la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, con la conseguenza che non ha diritto al beneficio dell’applicazione della sanzione in misura ridotta, di cui all’art. 202 del codice della strada, il trasgressore che, entro sessanta giorni dalla notificazione, paghi l’ammontare della sanzione, ma non quello delle spese postali, e che l’amministrazione può procedere esecutivamente per il recupero della differenza.

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