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Articolo 218 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Sanzione accessoria della sospensione della patente

Dispositivo dell'art. 218 Codice della strada

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.

2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza è altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso una sola volta.

3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e che dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.

4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.046 a € 8.186. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.

Massime relative all'art. 218 Codice della strada

Cass. pen. n. 12700/2011

In tema di depenalizzazione dei reati minori, il principio fissato dagli artt. 100 e 101 del d.lgs. 507/1999 i quali prevedono che nel caso di procedimenti definiti anteriormente all’entrata in vigore della nuova legge restano eseguibili le pene accessorie relative alle violazioni depenalizzate, se ancora applicabili come sanzioni amministrative accessorie, va esteso, per esigenze di ragionevolezza, anche alle sanzioni accessorie che avevano sin dall’inizio natura amministrativa. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la revoca della condanna penale inflitta per il reato, poi depenalizzato, di guida di autoveicolo durante il periodo di sospensione di validità della patente, previsto dall’art. 218, sesto comma, cod. strad., non facesse venir meno l’eseguibilità della revoca della patente, già prevista originariamente come sanzione amministrativa accessoria per il detto reato).

Cass. pen. n. 4145/2011

La durata della sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto e alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato.

Cass. civ. n. 10666/2006

Il Prefetto è l’unica autorità amministrativa competente ad ordinare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e il suo periodo di durata, nei quindici giorni imposti dall’art. 218, comma 2, cod. strad., a decorrere dalla ricezione dei documenti dall’organo accertatore. Il Prefetto è altresì la sola autorità amministrativa competente sulle sanzioni oggetto di opposizione in sede giurisdizionale ed è, quindi, l’unico legittimato passivo quando si controverta di sospensione della patente di guida, anche se irrogata ai sensi dell’art. 220 e ss. cod. strad.

Cass. civ. n. 7071/2006

Nella disciplina posta dall’art. 218 cod. str. in tema di sospensione della patente di guida, il termine, perentorio (v. Corte cost., sent. n. 276 del 1998), di venti giorni dall’accertamento della violazione che dà luogo a detta sospensione, entro il quale il Prefetto deve adottare il relativo provvedimento, è prorogato, in caso di scadenza in un giorno festivo, al primo giorno feriale successivo.

Cass. pen. n. 12316/2002

Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; né, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso.

Cass. civ. n. 3832/2001

La sanzione accessoria della sospensione temporanea della patente può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale, ove consegua per legge alla violazione di determinate norme del codice della strada (nella specie, eccesso di velocità), per la quale è stata applicata la sanzione pecuniaria principale, e ciò anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, non costituendo questo ultimo fatto presupposto indefettibile per l’applicazione di detta sanzione accessoria.

Cass. civ. n. 3454/2001

Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida emesso dal prefetto ai sensi del secondo comma dell’art. 223 del nuovo codice della strada, avendo natura cautelare, non è subordinato alla presentazione della querela per il reato di lesioni colpose da parte della persona offesa, ed il giudizio di opposizione al provvedimento ha unicamente ad oggetto l’accertamento dell’esistenza dei requisiti formali e sostanziali per la sua adozione, con particolare riferimento all’esistenza dei fondati elementi di una evidente responsabilità (vedi Corte Cost. sent. 170/1998).

Cass. pen. n. 4940/1999

Compete al giudice penale, in forza degli artt. 222, comma 3, e 224, comma 2, cod. strad., l’applicazione della sanzione della revoca della patente prevista dall’art. 218 cod. strad. per il caso di esercizio della guida in violazione di un provvedimento di sospensione della patente.

Cass. pen. n. 862/1999

In tema di patteggiamento la durata della sanzione amministrativa accessoria, quando non sia stata indicata nella richiesta delle parti e non coincida con il limite temporale minimo o non sia a questo assai vicina, va motivata con riferimento ai parametri posti dall’art. 218, comma 2, cod. strad. (Fattispecie: sospensione della patente di guida accessoria al reato di guida in stato di ebbrezza).

Cass. pen. n. 8488/1998

Qualora alla sentenza di patteggiamento consegua di diritto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il giudice, nel determinarne la durata, deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all’entità del danno apportato ed al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati invia generale dal secondo comma dell’art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l’autorità amministrativa (prefetto) che disponga la sospensione della patente.

Cass. pen. n. 2207/1997

La guida con patente sospesa a tempo indeterminato è sanzionata penalmente a norma dell’art. 218, comma sesto, e non amministrativamente a norma dell’art. 128 comma secondo del nuovo cod. strada, che riguarda la diversa ipotesi della guida con patente valida e non sospesa, senza che il conducente si sia sottoposto agli accertamenti ed esami disposti dall’Autorità.

Cass. pen. n. 4137/1996

In tema di sanzioni amministrative accessorie derivanti dalla violazione di norme del codice della strada, poiché, secondo gli artt. 218 e 219 cod. str., la competenza ad ordinare la sospensione o la revoca della patente appartiene ordinariamente al prefetto, è illegittima la sentenza che applica le sanzioni predette in un caso in cui tale potere non sia stato al giudice espressamente ed eccezionalmente conferito dalla legge. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza con la quale il pretore aveva ordinato la revoca della patente come sanzione accessoria alla condanna per il reato, previsto dall’art. 218, comma sesto, cod. str., di circolazione abusiva nel periodo di sospensione di validità della patente; ed ha precisato altresì che l’unica ipotesi in cui, nel vigente codice della strada, è attribuito al giudice il potere di disporre la revoca della patente, è quella prevista dal terzo comma dell’art. 222 per il caso di recidiva reiterata specifica infraquinquennale nella violazione di norme da cui siano derivati danni alle persone).

Cass. pen. n. 9568/1995

L’art. 218, comma sesto, del nuovo codice stradale che disciplina la guida di veicoli con patente sospesa è norma più favorevole al reo di quella dell’art. 80, comma tredicesimo, del codice stradale abrogato, sia perché la pena detentiva è fissata, nel minimo, in misura largamente inferiore a quella del vecchio codice, sia perché alla condanna non consegue la misura di sicurezza ablatoria della confisca del veicolo, ma solo alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente (che non impedisce un successivo, nuovo rilascio del titolo abilitante). Ne consegue che, per il principio del favor rei, alla guida di veicolo con patente sospesa commessa prima della data di entrata in vigore del nuovo codice della strada e giudicata successivamente ad essa, si applica il regime del codice vigente.

La violazione della prescrizione avente ad oggetto la sospensione della patente di guida — che inerisce alla libertà controllata conseguente alla conversione di pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato — dà luogo sia alla conversione della parte di libertà controllata non ancora eseguita in un eguale periodo di reclusione o arresto, secondo la specie di pena pecuniaria originariamente inflitta, sia alla consumazione del reato di guida con patente sospesa, prevista dall’art. 218 del nuovo codice della strada.

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Consulenze legali
relative all'articolo 218 Codice della strada

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

R. I. chiede
domenica 28/08/2022 - Lombardia
“In data 31/07/2022 ore 8:55 mi è stata ritirata la patente di guida categoria B ai sensi dell'art.186 / b c.d.s. Circolava alla guida del veicolo in stato d'ebrezza alcolica. Incidente stradale solo il mio veicolo contro guard rail. Tasso alcolico prima prova 1,48 dopo 8 minuti 1,27. Contestualmente è stato predisposto un fermo amministrativo del veicolo Art.2014 per giorni 30 con ritiro carta di circolazione. La Prefettura del territorio dove risiedo / domiciliato e dove è stata accertata l'infrazione, e la stessa dove sul verbale è indicato dove è stata trasmessa la mia patente, ad oggi 28/08/2022 la Prefettura non mi ha notificato nessun provvedimento o ordinanza, né per A/R e neanche per posta certificata.
Chiedo gentilmente conferma, nel mio caso dell'Art.218 c.d.s. dove viene indicato che la patente viene inoltrata alla prefettura dall'organo accertatore polizia stradale contestualmente al verbale entro 5 giorni e la prefettura entro 15 giorni emette ordinanza di sospensione. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata entro nel termine di 15 giorni, il titolare della patente può ottenere la restituzione da parte della prefettura. Dato che oggi sono passati 28 giorni e la prefettura non ha trasmesso nulla posso chiedere la restituzione della patente ? in caso positivo come devo fare ? Il mio avvocato mi ha detto che è un termine ordinario e non perentorio !!
Grazie.”
Consulenza legale i 01/09/2022
In effetti, il testo della norma riportata nel quesito prevede che il provvedimento di sospensione della patente venga emesso dal prefetto entro quindici giorni da quando gli viene trasmesso il verbale di ritiro della patente.
In mancanza, trascorso dunque il termine di 20 giorni dal ritiro (cinque giorni per l’inoltro della patente + quindici giorni per l’emissione della sospensione), il titolare può ottenerne la restituzione da parte della Prefettura.

Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida vada disposta dal Prefetto con ordinanza nel termine di quindici giorni dall'invio da parte dell'organo accertatore della patente ritirata, ma anche che, al fine di ritenere rispettato tale termine, non spiega alcuna rilevanza la circostanza che la notifica del provvedimento avvenga oltre venti giorni dopo il ritiro della stessa patente. In tal caso, la Suprema Corte ha ritenuto applicabile anche a tale fattispecie il principio generale, posto dall'art. art. 2 della legge sul proc. amministrativo, in base al quale tutte le procedure amministrative devono compiersi nel termine di trenta giorni, nel conto dei quali vanno esclusi i giorni trascorsi per l'invio della patente al Prefetto, non computabili nella fase procedimentale di emissione del provvedimento di sospensione (Cassazione civile, sez. I, 09 maggio 2006, n. 10666; Cassazione civile, sez. I, 24 settembre 2004, n. 19234).
In sostanza, il Legislatore ha stabilito un termine perentorio riferito solo all’emissione del provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, ma non anche alla sua notificazione al trasgressore (probabilmente proprio a questo principio si riferiva il Legale interpellato).

Pertanto, il provvedimento potrebbe essere stato emesso nei termini e la circostanza di non aver ancora ricevuto nulla potrebbe semplicemente essere dovuta a ritardi nella notifica, che però -come visto- non influiscono di per sé sulla legittimità della eventuale sospensione.
In ogni caso, nulla vieta di prendere contatti con la Prefettura per chiarire la questione e, nell’ipotesi in cui trovi conferma la mancata emissione del provvedimento, chiedere formalmente la restituzione della patente.


M. C. G. chiede
mercoledì 28/12/2022 - Sardegna
“Salve. Cercherò di essere il più chiaro possibile: Il 1° ottobre nell'attraversare un incrocio in città entravo in collisione con un'auto proveniente da destra la quale mi centrava nella fiancata senza un minimo accenno di frenata. Nell'accaduto nessuno si faceva male. All'arrivo della polizia locale, assieme ai carabinieri, venivo sottoposto alla prova dell'etilometro da parte dei carabinieri mentre i rilievi venivano svolti dagli agenti della polizia locale. Dopo vari tentativi di soffiare dentro l'etilometro risultavo avere 1,70 quindi, secondo l'apparecchio, fuori limite massimo nonostante avessi bevuto 3 vini bianchi al bar come aperitivo. Stesso trattamento non mi risulta sull'altra conducente che, per lo spavento veniva portata in ambulanza al pronto soccorso dove veniva visitata e subito dimessa con 5 giorni. La polizia locale che effettuava i rilievi mi consegnava un verbale di sequestro amministrativo e affidamento in custodia del mezzo e niente più provvedendo a ritirarmi la patente. Pertanto, i rilievi venivano fatti dalla polizia locale e l'etilometro eseguito dai carabinieri. Dopo un mese, via posta, mi arrivava un verbale della polizia locale dove mi contestavano il mancato stop con multa e decurtazione di 6 punti della patente perchè, secondo loro in base ai rilievi, avrei saltato lo stop. Comunque, alla data odierna 28.12 ancora non ho ricevuto comunicazioni da parte della prefettura ne da alcun altro organo interessato e, non ho neppure un verbale ne uno scontrino del test dell'etilometro dei carabinieri. Ho solo un foglio prestampato e compilato dove riporta il tasso riscontrato e la violazione (Non si tratta del classico verbale ma un foglio A4 stampato). Volevo sapere se rilevate qualche anomalia nelle procedure specie il lungo tempo trascorso nel comunicarmi di che morte devo morire e cosa devo aspettarmi per avere speranze di riavere la patente considerando che 15 giorni dopo l'incidente mi sono sottoposto ad esami in un laboratorio analisi e mi è stata riscontrata la transferrina desialata a 0,80 ma, nessuno mi ha ancora comunicato nulla sulle visite o meno e, per quanto ne so, dovrebbero esserci dei termini di notifica o sbaglio? Ogni vostro consiglio mi sarà sicuramente utile. Grazie per la vostra risposta e vi auguro buona continuazione delle festività
Consulenza legale i 07/01/2023
Per alcoltest si intende la misurazione del tasso di alcol presente nel sangue di una persona alla guida di un veicolo, al fine di verificare l'eventuale superamento dei limiti fissati dalla legge ( art. 186 del Codice della strada ).
Oltre 1,5 g/l - Si tratta di reato. Multa tra 1.500€ e 6.000€ e arresto da 6 mesi ad 1 anno, con un minimo di 6 mesi. Sospensione della patente da 1 a 2 anni. Confisca del veicolo con la sentenza di condanna.
Nella procedura descritta vi sono state anomalie.
Al momento dell’accertamento dell’alcoltest, la legge riconosce la possibilità di essere assistito da un avvocato di fiducia. Si tratta di un momento di fondamentale importanza trattandosi di un atto irripetibile che potrebbe pregiudicare l’esito di un possibile procedimento penale.
La giurisprudenza costante sull’ art. 356 del c.p.p. ha più volte fatto chiarezza sul punto. È stato stabilito come, fatto tale avvertimento all’indagato, la Polizia Giudiziaria, nel caso il difensore di fiducia dell’indagato non arrivi in tempi brevi sul luogo dell’indagine, potrà comunque procedere ai rilievi previsti, senza che alcuna nullità possa essere addebitata a tali rilievi. Tuttavia con pronuncia del 29 gennaio 2015, la Cassazione ha riscontato l’effettiva nullità del risultato dell’alcoltest, nel caso in cui la polizia giudiziaria, al momento del controllo, non informi il conducente riguardo al proprio diritto di “farsi assistere da un difensore di fiducia”, omettendo di trascrivere sul verbale l’avvenuta comunicazione di tale informazione. (Cass. Pen., Sez. Un., 29 gennaio 2015 n. 5396). A conferma di tale orientamento, la Cassazione è intervenuta successivamente in diverse occasioni, in particolare con la sentenza del 13 luglio 2017, n. 34383, estendendo l’obbligo di avvertimento del diritto all’assistenza di un difensore anche nel caso in cui vengano effettuati controlli circa l’alterazione psico-fisica del conducente, dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti e specificando l’obbligo della polizia giudiziaria di procedere con il suddetto avvertimento prima di eseguire l’accertamento mediante etilometro (o drug-test). Inoltre la Circolare Ministeriale N. 300/A/1/42175/109/42 del 29.12.2005 riporta chegli esami svolti mediante l'etilometro devono ricondursi agli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili previsti dall' art. 354 del c.p.p. e per tali atti vige la normativa di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. la quale impone di informare la persona della possibilità di avvalersi dell'assistenza di un difensore (senza essere preventivamente avvisato); pertanto prima di procedere alle richiamate forme di controllo sul conducente, deve essere redatto uno specifico e circostanziato avviso scritto alla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, non essendo sufficiente la generica richiesta di nominare un difensore di fiducia avanzata ai sensi dell'art. 349 del c.p.p.. che, costituendo un semplice invito a garanzia del diritto di difesa, non può ritenersi completamente esaustiva degli obblighi imposti dall' art. 356 del c.p.p.. e dal richiamato art. 114 disp. att. c.p.p.” (cfr. par. 4.1- Aspetti Procedurali).Da tale Circolare emerge con chiarezza che vi è un vero e proprio di informare la persona della possibilità di avvalersi dell'assistenza di un difensore, pertanto prima che il conducente venga sottoposto a controllo allo stesso deve essere rivolto uno specifico e circostanziato avviso scritto in ordine alla possibilità di avvalersi di un difensore all'atto dell'esecuzione del controllo.
Tale adempimento non è stato fatto, è bene che venga, tramite un legale, rilevato.

Al momento dell’accertamento poi, non va redatto un verbale di contestazione, ma un verbale che documenti le operazioni di accertamento, nonché il verbale di elezione domicilio ed eventuale nomina del difensore. Nel caso sia stato nominato un difensore di fiducia, questi atti, unitamente alla documentazione probatoria (tagliando dell’etilometro sottoscritto dall’agente e, possibilmente, anche dal trasgressore) devono essere depositati entro il terzo giorno successivo all’accertamento ( art. 366 del c.p.p. ), potendo ricorrere in caso contrario i presupposti di nullità relativa.
L’agente accertatore deve redigere il verbale per la guida in stato di ebbrezza ed avvisare la Procura. La Procura, nella persona del Pubblico Ministero e sulla base della misurazione, valuta se esistono i requisiti del procedimento penale o se è richiesta una semplice sanzione amministrativa.
L’Art. 2-bis dell’articolo 186 del Codice della Strada prevede che, le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza sono raddoppiate quando “il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale”. In caso di incidente “è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito”. L’incidente stradale è tale anche quando non ci siano feriti o soggetti infortunati. Qualora un soggetto con un tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro di sangue provochi un incidente anche la revoca della patente e la confisca del veicolo. In caso di revoca della patente il guidatore dovrà sostenere nuovamente l’esame di guida per essere abilitato a circolare. Tale provvedimento tuttavia consegue ad un giudizio penale ed è sanzione accessoria che sarà definitiva con il solo passaggio in giudicato della sentenza di condanna (o del decreto penale di condanna non opposto).
Il fatto che l’altro conducente non sia stato sottoposto alla medesima procedura in loco non è rilevante, in quanto per il conducente coinvolto in incidente stradale e sottoposto a cure mediche, la struttura sanitaria, su richiesta degli organi di polizia stradale, ne accerta il tasso alcolemico, documentandolo attraverso certificazione (estesa anche alla prognosi delle lesioni) emessa nel rispetto della riservatezza.
Per quanto riguarda la validità del test è opportuno sapere che
  1. Il regolamento esecutivo al codice della strada prevede che l’etilometro debba essere sottoposto periodicamente a dei controlli e l’apparecchio deve essere omologato. Se l’apparecchio non ha questi requisiti l’accertamento non può essere fatto e può essere successivamente invalidato. Bisognerà richiedere, anche tramite un legale, alle Forze dell’Ordine il certificato di omologazione
  2. Il codice della strada prevede che si debba soffiare due volte (e non una) all’interno dell’etilometro. Tra questi due momenti devono passare almeno 5 minuti, altrimenti l’esame non può ritenersi corretto e può essere invalidato. Se i “vari tentativi” descritti sono stati effettivamente solo tentativi allora il test non è valido e dovrà essere, con l’ausilio di un legale, invalidato.
Nei casi di incidente invece, le forze dell’ordine potrebbero accompagnare il conducente presso strutture sanitarie al fine di effettuare le opportune analisi e rilevamenti del tasso alcolemico tramite prelievo di liquidi biologici (sangue, urine ed eventualmente capello per l’accertamento di utilizzo di sostanze stupefacenti). In questo caso sarebbe stato opportuno, anche se non è prescritto come adempimento obbligatorio.
Lo scontrino rilasciato dall’apparecchio è allegato all’informativa di notizia di reato come prova.
In conclusione, vi sono state anomalie nella procedura.
in caso di guida in stato di ebrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro, si aprono due procedimenti differenti.
Il primo è amministrativo, per cui gli agenti che sono intervenuti trasmettono la patente al Prefetto che la sospenderà in via provvisoria, generalmente per un periodo di tempo determinato che dipenderà dal tasso alcolemico che è stato accertato. L'ordinanza della Prefettura dispone la sospensione della patente di guida per un certo periodo di tempo sulla base degli intervalli individuati nell'art. 186 comma 2. Insieme alla sospensione della patente, l'ordinanza prevede che sia accertata l'idoneità alla guida dell'interessato tramite visita nella Commissione medica locale patenti. L'obbligo alla visita medica è previsto unicamente per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Si può riottenere la patente di guida solo se è trascorso il periodo di sospensione della patente e si è ottenuta l'idoneità dalla Commissione medica locale. In caso contrario, la patente rimane sospesa fino all'esibizione della certificazione medica. (art. art. 128 del Codice della strada e art. art. 218 del Codice della strada ). dopo aver accertato l’infrazione e applicato la sanzioni della sospensione patente, le forze dell’ordine trasmettono i documenti al prefetto entro 5 giorni. Quest’ultimo deve quindi inviare la notifica del provvedimento al guidatore. Per farlo ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della patente sospesa. Il termine è tassativo in quanto se i tempi della notifica sforano questo limite, la sospensione patente non è più valida. Entro 30 giorni dalla notifica, contro il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. art. 205 del Codice della strada ).
Il secondo procedimento è penale e si rischiano delle gravi sanzioni che vanno dall’arresto, all’ammenda, alla revoca o sospensione della patente e la confisca dell’auto. Il soggetto riceverà un decreto penale di condanna o con una citazione diretta a giudizio.
La durata complessiva della sospensione verrà stabilita solo alla fine del processo penale, se risulterà effettivamente accertato il reato di guida in stato di ebbrezza; in ogni caso andrà sottratto il periodo di sospensione già scontato in via cautelare.
Nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza penalmente rilevante con incidente stradale, non essendo prevista la possibilità di estinguere il reato con i lavori di pubblica utilità, è prevista la facoltà di richiedere, comunque, la cosiddetta “messa alla prova”. Tale istituto ha anch’esso l’effetto dell’estinzione del reato, fatte salve le sanzioni amministrative accessorie, quali la sospensione e la revoca della patente. La messa alla prova consiste nella prestazione di ore di lavori di utilità sociale, oltre al versamento di una somma al fondo “Vittime della Strada” a titolo di condotta riparatoria del reato commesso.