(massima n. 1)
            In  tema  di  sanzioni  amministrative,  con  riferimento alle violazioni del codice della strada per le quali l’articolo 202, terzo comma, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, non  ammette  il  pagamento  in  misura  ridotta,  la mancata  quantificazione  della  sanzione  nel  verbale  di accertamento  della  infrazione  non  incide  sulla  validità del  procedimento  sanzionatorio,  in  quanto l’ammontare  della  sanzione  deve  essere  determinata dal prefetto a seguito della trasmissione del verbale da parte  degli  agenti  accertatori;  inoltre,  nelle  dette ipotesi,  e  con  riguardo  alla  fase  del  procedimento relativa alla sua definizione, la mancata proposizione del ricorso  amministrativo  al  prefetto  non  produce, ipso facto, la  formazione  del  titolo esecutivo,  con conseguente diritto dell’amministrazione a procedere secondo le modalità di cui all’articolo 27 della legge 24 novembre  1981  n.  689,  dovendo  necessariamente,  in virtù  dell’esigenza  di  dare  alla  norma  del  suddetto articolo 27 della  legge  n.  689 del  1981  una  interpretazione conforme alla Costituzione, essere emanata, ed a  prescindere  dalla  scadenza  del  termine  per  la proposizione  del  ricorso  amministrativo  ai  sensi dell’articolo  203  del  d.lgs.  30  aprile  1992  n.  285, l’ordinanza  ingiunzione  irrogativa  della  sanzione  nel termine previsto dall’articolo 204 del medesimo d.lgs.