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Articolo 97 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Circolazione dei ciclomotori

Dispositivo dell'art. 97 Codice della strada

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

  1. a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;
  2. b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.

2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.

3-bis. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, l'ufficio competente del Dipartimento per la mobilità sostenibile procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli (ANV), di cui agli articoli 225 e 226. A tal fine, i comuni danno notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza per il tramite dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) non appena eseguita la registrazione della variazione anagrafica. In caso di trasferimento della sede delle persone giuridiche intestatarie di certificati di circolazione, l'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli è richiesto dalle medesime persone giuridiche all'ufficio competente del Dipartimento per la mobilità sostenibile o a uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitati al collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento stesso entro trenta giorni dal trasferimento(1).

4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione.

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.084 a € 4.339. Alla sanzione da € 845 a € 3.382 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52.

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 421 a € 1.691.

7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 158 a € 635.

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 79 a € 316.

9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.871 a € 7.488.

10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 337.

11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.871 a € 7.488.

12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 396 a € 1.584. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 79 a € 316. Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.

14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Note

(1) Tale comma è stato introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera d), del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito. con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.

Massime relative all'art. 97 Codice della strada

Cass. pen. n. 39702/2018

Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, ricevuto un ciclomotore o altro veicolo di provenienza delittuosa — per il quale è necessaria, ai fini della circolazione, la dotazione della targa indicata dall’art. 97, d.lgs. 3 aprile 1992, n. 285, che identifica l’intestatario del certificato di circolazione — vi apponga una targa di sua proprietà poiché, così facendo, ostacola l’accertamento della provenienza delittuosa del mezzo, che appare nella legittima disponibilità dell’agente.

Cass. civ. n. 21881/2009

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il sequestro e la confisca del veicolo non sono disciplinati dalle norme generali della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma dall’art. 213 cod. strada, che, in caso di sequestro, non prevede alcun termine per la confisca, se non nell’ipotesi di ricorso, restando così applicabile il termine generale di prescrizione. Ne consegue che, nei limiti del termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 28 della legge n. 689 del 1981, richiamato dall’art. 209 cod. strada, l’irragionevolezza del tempo trascorso tra il sequestro e la confisca non assume alcun rilievo, in caso di mancata proposizione del ricorso, ai fini del rimborso delle spese di trasporto e custodia del veicolo per il periodo che precede la sanzione ablatoria.

Della violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, incapace "ex lege", risponde in via diretta, a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada (art. 194), colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, che, pertanto, non può essere considerato persona estranea alla violazione stessa. Ne consegue che, in caso di circolazione di minore alla guida di ciclomotore non rispondente alle prescrizioni indicate nel certificato di idoneità tecnica, ben può essere ordinata la confisca del ciclomotore di proprietà del genitore in relazione alla violazione dell'art. 97, comma sesto, del codice della strada, senza che sia applicabile, nella specie, l'art. 213, comma sesto, dello stesso codice, che esclude detta misura qualora il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione amministrativa.

Cass. civ. n. 14656/2007

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice stradale, in caso di circolazione su strada di ciclomotore che sviluppi una velocità superiore a quella massima consentita si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 97, comma sesto, del codice della strada e non la sanzione prevista per la violazione dei limiti di velocità dall’art. 142 dello stesso codice, qualora si contesti l’avvenuta alterazione delle caratteristiche costruttive tecniche del veicolo; ai fini dell’accertamento della violazione, è necessario verificare non già la velocità tenuta dal ciclomotore nel caso concreto, ma l’avvenuta alterazione permanente delle predette caratteristiche, mediante i relativi accertamenti operati dalla Motorizzazione civile ai sensi dell’art. 97 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

Ai fini dell’applicabilità delle disposizioni del codice della strada, per «circolazione» deve intendersi non solo il movimento, ma anche la sosta e la fermata dei veicoli sulla sede stradale. (Fattispecie concernente la violazione dell’art. 97 del codice della strada da parte del proprietario di un ciclomotore, fermo al momento dell’accertamento, che tuttavia presentava una alterazione delle caratteristiche tecniche idonea al superamento, da parte del mezzo in movimento, della velocità massima consentita).

Cass. civ. n. 4387/2007

Le disposizioni di cui all’art. 97 del codice della strada, relative alle formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori, mirano a garantire il valore certificatorio del contrassegno di identificazione del veicolo, al fine di scongiurare possibili manipolazioni dei dati ivi riportati e, a un tempo, di consentire agli addetti al controllo della circolazione l’immediato riscontro dei dati di identificazione del veicolo; ne consegue che sussiste la violazione dell’art. 97 codice della strada nel caso in cui venga posto in circolazione un ciclomotore che rechi, in luogo del contrassegno originale, una copia fotostatica.

Cass. civ. n. 22334/2006

In tema di sanzioni amministrative, con riferimento all’accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada, la disposizione dell’articolo 97, secondo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 prevede che, nel ciclomotore, la targa identifichi non il veicolo ma l’intestatario, sicché essa è personale e viene trattenuta dal titolare allorché il ciclomotore cui essa è applicata viene venduto. È pertanto onere del titolare della targa rilevata dimostrare la propria estraneità alla violazione, ovvero l’utilizzo abusivo del mezzo da parte di terzi, a lui non addebitabile, né può ritenersi che egli possa limitarsi a contestare l’esattezza del rilevamento in relazione al fatto che la dichiarazione del pubblico ufficiale non è assistita da fede privilegiata perché attinente ad una percezione sensoriale dello stesso implicante margini di apprezzamento. Infatti, la possibilità di errore esclude che la dichiarazione dei verbalizzanti debba essere contrastata con querela di falso, ma da ciò non deriva certamente un onere a carico della amministrazione di dare anche ogni volta la prova della esattezza del rilevamento stesso.

Cass. civ. n. 15506/2001

In tema di violazioni al codice della strada, la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, che sia tale da consentirgli di superare la velocità massima consentita per tale categoria di mezzi di trasporto (45 Km/h), ne comporta il passaggio alla categoria dei motoveicoli, con conseguente applicabilità della sanzione di cui all’art. 97 del c.d.s., in essa inclusa la misura accessoria della confisca (art. 97, comma quattordicesimo).

Cass. pen. n. 8669/1996

La confisca del veicolo prevista dall'art. 116, comma diciottesimo, c.s. per guida senza patente è una misura di sicurezza e pertanto è inapplicabile nel rito del patteggiamento. Qualora la confisca venga invece disposta come conseguenza delle condotte previste dall'art. 97, comma quinto e sesto, c.s. (fabbricazione, commercio di veicolo a velocità superiore a quella consentita, circolazione su siffatto veicolo), la stessa costituisce sanzione accessoria amministrativa, compatibile col citato rito.

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