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Articolo 88 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Servizio di trasporto di cose per conto terzi

Dispositivo dell'art. 88 Codice della strada

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.

2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Massime relative all'art. 88 Codice della strada

Cass. civ. n. 23082/2009

L’art. 88, comma 3, del codice della strada punisce, con le sanzioni previste dall’art. 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, due diverse fattispecie di illecito: quella di chi adibisce al trasporto di cose per conto terzi un veicolo non destinato a tale uso, e quella di chi viola le prescrizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione o nella carta di circolazione del veicolo; ne consegue che, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 del d.lgs. 14 marzo 1998, n. 85 — che contiene una generale autorizzazione all’esercizio di attività di autotrasportatore per conto terzi in favore delle imprese iscritte all’albo degli autotrasportatori — la sanzione di cui al citato art. 88, comma 3, continua ad essere applicabile nei confronti di chi trasporti sul veicolo materiali oggettivamente incompatibili con le caratteristiche del medesimo o non previsti nella carta di circolazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa a seguito dell’accertamento che su un autocarro destinato al trasporto di macchine operatrici venivano trasportati, invece, tubi di cemento).

Cass. pen. n. 4904/1999

La disposizione dell’art. 88, comma 2, parte seconda, del nuovo codice della strada, che ha stabilito che le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298 non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t., non determina, in relazione al delitto di trasporto senza autorizzazione di cui all’art. 46 L. cit., un fenomeno di successione nel tempo di leggi penali, neanche sotto il profilo di successione di norme extrapenali integratrici, in quanto le disposizioni penali che prevedono come elemento costitutivo non una particolare qualità del soggetto attivo, bensì la mancanza di un provvedimento amministrativo di autorizzazione, licenza o consimile, non hanno bisogno di alcuna integrazione riguardo al significato e alla portata del suddetto elemento, giacché l’attività è lecita se esiste il permesso di svolgerla, illecita in caso contrario, a nulla rilevando, sotto questo profilo, le modificazioni che intervengano all’interno o sulle condizioni dei provvedimenti di rilascio, sospensione, revoca o recupero delle autorizzazioni medesime.

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Consulenze legali
relative all'articolo 88 Codice della strada

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FILIPPO B. chiede
giovedì 25/04/2019 - Toscana
“Una azienda commerciale A di propri prodotti vende la propria merce oggetto della sua attività (es. mobili)ed effettua la consegna con proprio personale e mezzi dotati di licenza conto proprio per tali prodotti, non direttamente al suo acquirente B ma ad altro destinatario, C, altro soggetto giuridico, per accordo con B.
A fattura a B
B fattura a C
Ma la merce viaggia sugli automezzi di A ,da A a C , e non transita fisicamente da B.
La domanda è se si configura sempre il conto proprio oppure si può ritenerlo un conto terzi.
A me sembra che le tre condizioni del conto proprio non vengano meno e sia sempre da considerarsi tale ma ne vorrei avere la certezza
Grazie”
Consulenza legale i 02/05/2019
A norma dell’art. 31 della Legge n. 298/74 il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando occorrano tutte le seguenti condizioni:
  1. il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con la facoltà di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;
  2. il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un’attività complementare accessoria nel quadro dell’attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell’attività principale;
  3. le merci trasportate appartengono alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano esser da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate o simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto ad acquistare o a vendere.
Il caso prospettato rientra nell’ambito della cosiddetta “triangolazione nazionale” in cui un soggetto A vende a B ma consegna la merce direttamente a C per effetto di espressa richiesta di B conseguente ad un ulteriore contratto di cessione da B a C.

Il dubbio sorge poiché, mentre nella vendita da A a B non sussistono elementi per dubitare del fatto che si configuri un trasporto di beni per conto proprio di A (cedente); nella vendita da B a C, il trasporto eseguito da A potrebbe configurare un trasporto per conto del terzo, ossia B, cedente rispetto a C.
Va tuttavia rilevato che, anche in questo caso di vendita con triangolazione, l’unico elemento per discriminare il trasporto per conto proprio dal trasporto per conto di terzi, rimane l’individuazione dell’effettiva attività imprenditoriale che può considerarsi principale.

Infatti, nella misura in cui il trasporto da B a C può considerarsi strumentale alla vendita dei beni prodotti da A, per cui permane la condizione di cui alla precedente lettera b), ossia il trasporto costituisce un’attività complementare accessoria nel quadro dell’attività principale, si potrà continuare a parlare di “trasporto per contro proprio”; viceversa, laddove il trasporto dei beni a C su incarico del committente B diventi l’oggetto principale dell’attività svolta non potrà che configurarsi un caso di trasporto per conto di terzi.

Detto ciò, si pone però il problema di stabilire un criterio per individuare quale sia l’attività imprenditoriale principale e, sotto questo profilo, un criterio sicuramente valido può essere quello della occasionalità della fattispecie e del corrispettivo pattuito: nella misura in cui la vendita con triangolazione nazionale costituisce un fatto occasionale e la porzione di corrispettivo pattuito, riconducibile all’effettivo valore del bene (nel caso di specie “mobili”) rimane prevalente, il trasporto del bene sino a C, eseguito in parte su incarico di B, assume comunque natura accessoria rispetto alla vendita del bene e si permane nell’ipotesi di trasporto per conto proprio.

Se, viceversa, il corrispettivo pattuito tra A e B è in massima parte riconducibile alla copertura degli oneri connessi al trasporto sino a C, piuttosto che al valore del bene mobile ceduto da A, ed i ricavi complessivi sono, in massima parte, riconducibili a detta attività, allora sussiste effettivamente il rischio di contestazione che l’oggetto principale dell’attività imprenditoriale di A sia il trasporto del bene e, dunque, che si configuri, almeno in parte, un’attività di trasporto di merci per conto di terzi.

In conclusione, fintanto che il trasporto dei mobili è solo un’attività secondaria e l’attività principale è la vendita degli stessi si può parlare di trasporto in conto proprio; laddove, invece, si verifica il contrario, occorre considerare che, effettivamente, potrebbe configurarsi un caso di trasporto per conto di terzi. L’occasionalità dell’attività, il corrispettivo pattuito e le modalità di determinazione dello stesso posso essere considerate un utile criterio ai fini dell’individuazione dell’oggetto principale della propria attività e, conseguentemente, del discrimine tra le due fattispecie di trasporto.