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Articolo 194 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Disposizioni di carattere generale

Dispositivo dell'art. 194 Codice della strada

1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.

Massime relative all'art. 194 Codice della strada

Cass. civ. n. 22550/2009

In tema di sanzioni amministrative di carattere pecuniario per violazioni al codice della strada, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 689 del 1981, richiamato espressamente dall'art. 194 cod. strada, per gli illeciti commessi da minori di età, la responsabilità del genitore, del tutore o di chi sia comunque tenuto alla sorveglianza del minorenne, per culpa in vigilando presunta, è diretta e personale e permane a carico di essi anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte del minore, senza alcuna possibilità, per quest’ultimo, di subentrarvi a qualsivoglia titolo, non risultando egli destinatario della sanzione medesima. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione presentato da un soggetto che aveva commesso un’infrazione al codice della strada da minorenne, essendo stata l’ordinanza-ingiunzione ritualmente opposta dal genitore, destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria).

Cass. pen. n. 7394/1994

L’art. 237 comma secondo del nuovo codice della strada è stato modificato dal decreto legislativo n. 360 del 1993 nel senso che le violazioni commesse prima del l’1 gennaio 1993, per le quali continuano ad applicarsi le sanzioni principali ed accessorie previste dalle disposizioni previgenti, sono unicamente quelle aventi già natura di illecito amministrativo e non anche quelle costituenti reato. Per queste ultime l’autorità giudiziaria deve dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato (e ciò ai sensi dell’art. 2, comma secondo, c.p., per il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato), senza dover rimettere gli atti all’autorità amministrativa competente, e ciò sia in vista del principio di legalità dell’illecito amministrativo consacrato nell’art. 1 della legge 689/1981 — applicabile in forza dell’art. 194 del nuovo codice stradale — sia per l’assenza, in quest’ultimo, di norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 della citata legge 689/1981, la cui operatività è limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non riguarda, pertanto, gli altri casi di depenalizzazione. (Fattispecie in tema di contravvenzione prevista e punita dall’art. 11 dell’abrogato codice stradale, costituente illecito amministrativo a norma dell’art. 153 del codice vigente) (conf. Sez. Un., n. 7393,16 marzo 1994, Castellana e Sez. Un., n. 4, 16 marzo 1994 c.c., Gabrielli, non massimate).

Cass. pen. n. 1717/1994

La depenalizzazione dell'inottemperanza all'ordine, dato al conducente del veicolo, di esibire negli uffici la patente di guida di cui sia risultato sprovvisto all'atto del controllo non consente, in difetto di una espressa norma transitoria e in ossequio al principio di legalità previsto dall'art. 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689, di procedere alla trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, non potendosi fare applicazione, in mancanza di esplicito richiamo, dell'art. 40 della citata L. n. 689 del 1981, che non introduce un principio di carattere generale, ma si riferisce esclusivamente alle violazioni di carattere penale commesse prima della sua entrata in vigore e da essa depenalizzate.

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