(massima n. 1)
            In tema di sanzioni amministrative di carattere pecuniario per violazioni al codice della strada, ai sensi dell’art.  2  della  legge  n.  689  del  1981,  richiamato espressamente  dall'art.  194  cod.  strada,  per  gli  illeciti commessi  da  minori  di  età,  la  responsabilità  del genitore, del  tutore o di chi sia comunque tenuto  alla sorveglianza  del  minorenne,  per culpa  in  vigilando presunta, è diretta e personale e permane a carico di essi  anche  dopo  il  raggiungimento  della maggiore  età  da  parte  del  minore, senza alcuna possibilità,  per  quest’ultimo,  di  subentrarvi  a qualsivoglia titolo, non risultando egli destinatario della sanzione  medesima.  (In  applicazione  del  principio  la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione presentato  da  un  soggetto  che  aveva  commesso un’infrazione  al  codice  della  strada  da  minorenne, essendo  stata  l’ordinanza-ingiunzione  ritualmente opposta  dal  genitore,  destinatario  della  sanzione amministrativa  pecuniaria).