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Articolo 192 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti

Dispositivo dell'art. 192 Codice della strada

1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.

2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.

3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:

- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;

- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;

- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia.

5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.

6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.362 a € 5.456.

Massime relative all'art. 192 Codice della strada

Cass. pen. n. 8385/1998

Nell’inosservanza dell’obbligo di fermarsi all’invito degli agenti in servizio di polizia stradale — costruita come reato dall’art. 650 c.p. e come violazione amministrativa dall’art. 192, comma primo, cod. strad. — risultano del tutto identici sia il fine perseguito, cioè la prevenzione e l’accertamento di reati e infrazioni in materia di circolazione stradale, sia le rispettive condotte. Ne consegue che, vertendosi nell’ipotesi di concorso apparente di norme, in forza del principio di specialità di cui all’art. 9 della legge 689/1981, l’omessa ottemperanza da parte del conducente di un veicolo all’invito a fermarsi di funzionari, ufficiali e agenti cui spetta la prevenzione e l’accertamento dei reati in materia di circolazione stradale integra gli estremi dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 192, comma primo, cod. strad., e non già quelli della fattispecie criminosa di cui all’art. 650 c.p.

Cass. pen. n. 1721/1996

La mancata esibizione della patente di guida per motivi di giustizia non costituisce più reato, ma semplice sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 192 codice della strada.

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Consulenze legali
relative all'articolo 192 Codice della strada

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Nelson D. chiede
giovedì 16/06/2011 - Friuli-Venezia
“Buongiorno, con la presente vorrei dei chiarimenti rispetto alle sanzioni previste e, ai tempi di comunicazione delle stesse a seguito contravvenzione per il mancato rispetto dell'art. 192 commi 1 e 6 del Codice della Strada..
Ringrazio anticipatamente per il servizio da Voi offerto.

In fede Nelson D.”
Consulenza legale i 07/07/2011

L’omessa ottemperanza da parte del conducente di un veicolo all’invito di fermarsi rivolto dai funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta la prevenzione e l’accertamento dei reati in materia di circolazione stradale, integra gli estremi dell’illecito amministrativo di cui all’art. 192, 1º comma, nuovo cod. strada, e non quelli della fattispecie criminosa di cui all’art. 650 c.p.” (Cass., sez. I, 10-07-1998).

Per tale ipotesi l'art. 202, comma 3 del Codice della strada non consente la possibilità di avvalersi della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui al comma 1, prevedendo la trasmissione del verbale di contestazione della violazione al Prefetto entro 10 giorni, perché questi possa valutare il fatto, ed eventualmente emettere un'ordinanza motivata, con la quale ingiungere il pagamento di una somma determinata, rimettendo la decisione sul "quantum" all'Autorità Amministrativa, che può ingiungere al trasgressore il pagamento di una somma superiore al minimo edittale previsto.

Se vi è contestazione immediata la notifica avviene tramite consegna nelle mani del trasgressore del verbale originale, solitamente redatto a mano su moduli prestampati.
Per le violazioni commesse dal 13/8/2010 a tale contestazione immediata deve seguire la notifica di copia del verbale, entro 100 giorni, al trasgressore.
Se non c'è contestazione immediata il verbale dev'essere notificato in un momento successivo.

Come regola generale, in questi casi il verbale dev'essere notificato all'effettivo trasgressore -se conosciuto- oppure ad uno dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, in genere) che risultino registrati al PRA alla data dell'accertamento.
La notifica dev'essere fatta -per le violazioni commesse dal 13/8/2010- entro 90 giorni da quando l'amministrazione e' “posta in grado di provvedere all' identificazione” di tali soggetti considerando cio' che risulta al PRA o all'archivio nazionale dei veicoli, ovvero, normalmente, dal giorno dell'infrazione.