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Articolo 188 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

Dispositivo dell'art. 188 Codice della strada

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.

3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati(1).

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 672(2).

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344(2).

Note

(1) Tale comma è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera f), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.
Il D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, ha disposto (con l'art. 1, comma 1-ter) che "Il comma 3-bis dell'articolo 188 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1, lettera f), numero 01), del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022. Nell'eventualità in cui dall'attuazione del comma 1, lettera f), derivino minori entrate per il bilancio degli enti locali, attestate dall'organo competente, gli enti stessi provvedono a rivedere le tariffe per la sosta o il parcheggio nelle aree a pagamento, al solo ed esclusivo fine di compensare le predette minori entrate".
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

Massime relative all'art. 188 Codice della strada

Cass. pen. n. 9859/2012

Non integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), la condotta di colui che esponga sul parabrezza di un’autovettura — di cui abbia la disponibilità per accedere liberamente alla zona a traffico limitato — un contrassegno per invalidi rilasciato ad altro soggetto, in quanto esso non implica una attestazione di presenza del titolare del permesso a bordo dell’autovettura, come presupposto dell’auto-attribuzione della qualità di accompagnatore da parte del conducente, ma serve esclusivamente a stabilire un collegamento oggettivo tra una determinata autovettura ed un soggetto portatore di handicap. Nemmeno detta condotta integra il reato di truffa, mancando quale requisito implicito della fattispecie incriminatrice tipica di cui all’art. 640 c.p., l’atto di disposizione patrimoniale che costituisce l’elemento intermedio derivante dall’errore ed è causa dell’ingiusto profitto con altrui danno. Detta condotta integra, invece, l’illecito amministrativo di cui all’art. 188, commi quarto e quinto, c.d.s., in cui sono contemplate tutte le possibili ipotesi di abuso delle strutture stradali riservate agli invalidi, che costituisce norma speciale, applicabile, in virtù del principio di specialità di cui all’art. 9 della legge n. 689 del 1981.

Cass. pen. n. 4490/2012

Non integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che, al fine di accedere all’interno di una zona a traffico limitato e percorrere le corsie preferenziali di un centro urbano, esponga sul parabrezza dell’auto un contrassegno per invalidi rilasciato ad altra persona che non si trova a bordo del veicolo, laddove non vi siano stati da parte dell’agente comportamenti idonei a trarre in errore, circa il suo stato di falso invalido, il personale preposto all’accertamento ed al controllo.

Cass. pen. n. 10203/2011

Integra il delitto di cui all'art. 494 c.p. il conducente del veicolo che circoli, in contrasto con il codice della strada, in zona vietata qualora esponga il contrassegno di autorizzazione rilasciato a persona disabile che non si trovi sul veicolo, in quanto, in tal caso, egli simula la qualità di titolare o di guidatore autorizzato anche al trasporto occasionale del titolare; tale fatto è diverso da quello sanzionato in via amministrativa dall'art. 188 comma quarto c.d.s., che concerne la condotta di chi non sia munito del detto contrassegno o dello stesso disabile che non rispetti le condizioni ed i limiti prescritti.

Cass. civ. n. 21271/2009

Il disabile, detentore dello speciale contrassegno di cui all’art. 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, non è esentato dal pagamento della tariffa per il parcheggio dell’autovettura a suo servizio negli spazi di sosta in zona delimitata dalle cd. «strisce blu», neppure ove siano indisponibili i posti riservati dall’art. 11, comma 5, del suddetto decreto. Infatti, gli artt. 11, comma 1, del citato d.P.R. e 188 comma 3, del codice della strada prevedono per i titolari di detto contrassegno esclusivamente l’esonero, rispettivamente, da divieti e limitazioni della sosta disposti dalle autorità competenti e dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato, non potendo invocarsi, a sostegno di una diversa interpretazione, l’esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili, poiché, dalla gratuità della sosta deriva un vantaggio meramente economico e non un vantaggio in termini di mobilità, che è invece favorita dalla concreta disponibilità delle aree di sosta.

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Consulenze legali
relative all'articolo 188 Codice della strada

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
giovedì 14/03/2024
“la disposizione di cui all'art.188, comma 3 bis, vale per le sole aree di proprietà di enti pubblici adibite a parcheggio pubblico o anche per le aree a parcheggio di proprietà privata adibita a parcheggio pubblico?”
Consulenza legale i 22/03/2024
La risposta alla domanda pare essere positiva, nel senso che anche i parcheggi privati ad uso pubblico dovrebbero essere soggetti alle stesse norme che regolano i parcheggi di proprietà pubblica, compreso l'art. 188, comma 3 bis, del Codice.
A sostegno di tale conclusione, anche se non si sono reperiti precedenti specifici in merito alla fattispecie oggetto del quesito, si può richiamare il principio giurisprudenziale secondo cui i fini dell'applicabilità della disciplina del Codice della strada, non rileva la proprietà della strada, bensì la destinazione di essa ad uso pubblico, in quanto è l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme sulla circolazione stabilite dal Codice stesso (ex multis, Cass. civ. n. 14367/2018).
Lo stesso dovrebbe a rigore valere anche per i parcheggi, che - quando soggetti ad uso pubblico - dovrebbero essere regolati in modo identico a quelli di proprietà pubblica.
Nel caso si tratti di un'area chiusa e affidata ad un concessionario, tuttavia, sarebbe opportuno verificare se esista qualche atto specifico che regoli l'utilizzo del parcheggio, in quanto non è escluso che possano in quella sede essere dettate regole diverse (di cui comunque deve essere valutata la compatibilità con i principi affermati dal Codice).

L. L. P. chiede
venerdì 03/02/2023 - Campania
“salve, vorrei sapere se l'art. 188 comma 5 del Codice della Strada può essere applicato nel caso in cui il titolare del contrassegno invalidi, lo esponga sul veicolo, privo di elementi essenziali, quali la data di scadenza e il numero del pass, probabilmente a causa di deterioramento dello stesso. In un caso concreto, accertavo la suddetta violazione, in assenza del trasgressore, non avendo la possibilità di verificare la validità del pass, in quanto, come già riferito, la data di scadenza non era visibile unitamente al numero del pass. Oggi il suddetto verbale è stato opposto. Pertanto, chiedo parere in tal senso, e se sulla parte (trasgressore) incombeva l'obbligo di sostituire e/o aggiornare il permesso disabile mancante dei dati indispensabile. Resto in attesa di un cortese e solerte riscontro, dovendo preparare la costituzione in giudizio per la difesa dell'Ente.”
Consulenza legale i 10/02/2023
L’articolo del Codice della strada citato nel quesito impone, innanzitutto, agli enti proprietari della strada di allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità delle persone diversamente abili.
Il comma 5 della stessa norma, inoltre, stabilisce che sia soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria chiunque utilizzi tali strutture, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione concessa dal Sindaco del Comune di residenza.
L’art. 381 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, inoltre, stabilisce che l’autorizzazione rilasciata dal Comune è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello europeo, che deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.
Ancora, il citato art. 381 indica in cinque anni la durata dell’autorizzazione, trascorsi i quali è necessario il rinnovo che avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
La giurisprudenza, infine, ha sottolineato che il diritto di sostare nelle aree riservate, previsto in favore dei detentori del "contrassegno invalidi", presuppone non solo la titolarità, ma anche l'effettiva esposizione del contrassegno stesso, in mancanza della quale, non essendo possibile stabilire se il veicolo sia al servizio di un portatore di disabilità, l'autorità che procede ad accertare il fatto deve contestare la violazione di cui all'art. art. 158 del Codice della strada (Cassazione civile sez. VI, 13.05.2019, n. 12625).
Il principio espresso appare ragionevole, posto che il contrassegno disabili non è legato a uno specifico veicolo e, quindi, per la verifica circa il legittimo utilizzo ad es. dei parcheggi riservati, è indispensabile che venga esposto un segno di riconoscimento che identifichi chiaramente i soggetti aventi diritto.

Dal complesso delle norme e della giurisprudenza sopra richiamate, si può concludere che, per evitare di incorrere in sanzioni, il contrassegno debba essere in corso di validità ed essere esposto in originale sul veicolo, risultando fondamentale la chiara leggibilità dello stesso.
Inoltre, così come grava sul titolare l’onere di attivarsi ai fini del rinnovo dell’autorizzazione alla sua scadenza, si può ritenere che lo stesso onere sussista anche in relazione alla tenuta del contrassegno nelle condizioni di leggibilità minime che ne consentano l’utilizzo conforme alle norme del Codice della strada.
Posto che il contrassegno, una volta rilasciato, si trova nella esclusiva disponibilità del titolare, infatti, la sua corretta conservazione non è una circostanza che il Comune ha la possibilità di controllare o sollecitare d’ufficio.
In conclusione, sembra dunque possibile richiamarsi all’art. 188, comma 5, del Codice o, a sostegno della propria tesi, si potrebbe anche argomentare l’ipotesi che di contrassegni privi dei requisiti minimi che li qualifichino come tali (numero e scadenza) risultino tamquam non essent, potendo fondare addirittura l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 158 del Codice per chi sosti negli spazi riservati senza esporre il contrassegno stesso.

Daniela S. chiede
giovedì 05/04/2012 - Calabria
“chi usufruisce delle strutture della strada allestite per agevolare la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio di invalidi senza l'autorizzazione,oltre alla sanzione pecuniaria è soggetto anche alla decurtazione di due punti dalla patente?”
Consulenza legale i 05/04/2012

Sì, per coloro i quali usufruiscono delle strutture riservate alla circolazione e alla sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide senza avere il contrassegno invalidi è prevista la decurtazione di 2 punti dalla patente, così come previsto dalla tabella dei punteggi previsti dall'art. 126-bis C.d.S.