Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9859 del 14 marzo 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Non integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), la condotta di colui che esponga sul parabrezza di un’autovettura — di cui abbia la disponibilità per accedere liberamente alla zona a traffico limitato — un contrassegno per invalidi rilasciato ad altro soggetto, in quanto esso non implica una attestazione di presenza del titolare del permesso a bordo dell’autovettura, come presupposto dell’auto-attribuzione della qualità di accompagnatore da parte del conducente, ma serve esclusivamente a stabilire un collegamento oggettivo tra una determinata autovettura ed un soggetto portatore di handicap. Nemmeno detta condotta integra il reato di truffa, mancando quale requisito implicito della fattispecie incriminatrice tipica di cui all’art. 640 c.p., l’atto di disposizione patrimoniale che costituisce l’elemento intermedio derivante dall’errore ed è causa dell’ingiusto profitto con altrui danno. Detta condotta integra, invece, l’illecito amministrativo di cui all’art. 188, commi quarto e quinto, c.d.s., in cui sono contemplate tutte le possibili ipotesi di abuso delle strutture stradali riservate agli invalidi, che costituisce norma speciale, applicabile, in virtù del principio di specialità di cui all’art. 9 della legge n. 689 del 1981.

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