(massima n. 1)
            In tema di violazioni al codice della strada, con riferimento al rilevamento automatico delle infrazioni a mezzo  di  apparecchiature,  ai  sensi  del  comma  1-ter dell’articolo 201 cod. strada — introdotto dall’articolo 4 del d.l. 27 giugno 2003 n. 151 conv. nella legge 1 agosto 2003  n.  214 —,  le  amministrazioni  comunali,  che  di dette  apparecchiature  si  servono,  hanno  l’obbligo  di rispettare  le  specifiche  disposizioni,  dettate  dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, necessarie a garantirne l’esatto funzionamento e, in particolare, quelle, contenute nell’articolo 2 del d.m. 1130 del 2004, relative  alla collocazione dell’apparecchiatura  ed alle modalità  e  tempi  delle  rilevazioni fotografiche. (Nella  fattispecie,  relativa  alla  contestazione  dell’attraversamento  di  un  incrocio  con  il semaforo rosso, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice  di  pace  secondo  cui  l’omologazione  non  era condizione  sufficiente  da  sola  a  garantire  il  perfetto funzionamento  dell’apparecchiatura  di  rilevamento  in assenza di organi di polizia).