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Articolo 127 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Permesso provvisorio di guida

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 127 Codice della strada

Articolo abrogato dal D.P.R. 9 marzo 2000 n. 104

[1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il titolare deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano attestazione di resa denuncia.

2. Il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione di assunzione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia un documento provvisorio di guida della validità di un mese che può essere rinnovato fino al rilascio del duplicato.

3. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato può essere presentata immediatamente.

4. Trascorso un mese senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede il duplicato.]

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