(massima n. 1)
            In  caso  di  violazione  delle  norme  sulla  circolazione commesse dal conducente di un veicolo preso a noleggio, il soggetto che abbia noleggiato il veicolo — e  che  non  risulti  esserne  stato  alla  guida — non  è obbligato  in  solido  con  il  trasgressore  per  le  sanzioni accessorie  della  decurtazione  dei  punti  patente  (art. 126-bis d.lgs. n. 285 del 1992) e della sospensione della patente  stessa,  trattandosi  di sanzioni  a  carattere personale (cfr. Corte cost., sentenza n. 27 del 2005), sicché, dalla circostanza di essere utilizzatore del veicolo (per  averlo  noleggiato)  non  può  inferirsi,  di  perse, quella  di  aver  condotto  il  veicolo  medesimo.