Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12270 del 27 maggio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola di una polizza assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli che escluda la copertura assicurativa nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida può trovare applicazione nel caso in cui al momento del sinistro il conducente non avesse mai conseguito la patente di guida, ovvero la validità o l'efficacia di essa fossero venute meno per qualsiasi ragione, ma non quando il conducente, in possesso di regolare patente di guida, violi le prescrizioni di essa o del Codice della strada, come allorché non osservi il divieto di trasportare passeggeri su un ciclomotore, potendo tale circostanza escludere la garanzia assicurativa solo se l'ipotesi sia espressamente prevista dalle condizioni di contratto. (Fattispecie relativa a sinistro stradale avvenuto nel 1993).

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